Urbanistica

Con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, è stata raggiunta l’intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.
L’accordo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017.
Con l’arrivo dei moduli unici nazionali i cittadini e le imprese che vogliono aprire, ad esempio, un negozio, un bar, o un esercizio commerciale (comprese le attività di e-commerce e di vendita a domicilio) o avviare interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, avranno tempi e regole certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti, con una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale.
Tra le novità più importanti:
  • Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva.
  • Nella modulistica commerciale il linguaggio è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni. Così, ad esempio, quello che prima era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è diventato, più semplicemente, un bar o un ristorante.
  • Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge” (i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi). E’ stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge laddove erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente conoscibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere.
Sul sito di Impresa in un giorno è disponibile un video dimostrativo dell’utilizzo dei nuovi moduli standardizzati: scarica il video in formato .mp4 (36 MB).

Con determina del dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia n. 00032 del 20 giugno 2017, pubblicata sul BURP n. 72 suppl. del 22.06.2017 , sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati di cui all'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, adeguati con la normativa della Regione Puglia, riguardanti:

A. Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA
B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire
B1. Segnalazione certificata di inizio attivita’
    - SCIA - parte del titolare 
    - Relazione di asseverazione 
    - Quadro riepilogativo della documentazione
B2. Segnalazione certificata di inizio attivita’ alternativa al permesso di costruire
    - SCIA alternativa al permesso di costruire- parte del titolare 
    - Relazione di asseverazione
    - Quadro riepilogativo della documentazione
C. Comunicazione inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni)
D. Soggetti coinvolti (comune ai moduli CILA, SCIA, SCIA alternativa al p.d.c., comunicazione di inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee)
F. Segnalazione certificata per l’agibilità
    - Segnalazione certificata per l’agibilità
    - Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato
    - Soggetti coinvolti 

Si riporta la modulistica approvata con determina regionale n. 32 del 20/06/2017 scaricabile in formato editabile: Modulistica.

Con determinazione del dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia n. 101 del 12 ottobre 2017 è stato approvato il modulo unificato e standardizzato del permesso di costruire in materia edilizia, di cui all'Accordo sancito nella conferenza unificata del 6 luglio 2017.

Si riporta di seguito la modulistica in formato editabile: Modulistica.

Per approfondimenti si visioni il sito internet: (Italia Semplice - Agenzia per la semplificazione).

N.B.: Nell'utilizzo della modulistica, per quanto riguarda il Comune di Ordona, si richiama l'attenzione all'articolo 48 del Vigente Regolamento Edilizio Comunale:

“Art. 48 – ARCHEOLOGICA – ZONA 10. Tale zona, indicata nelle tavole di piano (1/25.000, 1/10.000 e 1/4.000) è vincolata con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,01 mc/mq previo parere favorevole della Soprintendenza alle Antichità. Per le aree circostanti ricadenti in un raggio di km 4,00 (v. tavola 1/25.000) le edificazioni dovranno avvenire secondo le prescrizioni e le norme stabilite nel P.E.F., previo nulla osta da parte della Soprintendenza alle Antichità prima del rilascio della licenza di costruzione secondo la Legge. 1089 del 01.06.1939”.




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(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010)


Scarica i moduli in formato editabile: Modulistica.

Gli interventi che seguono possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo nel rispetto delle normative di settore: avente incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio: 
  • gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
  • gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geo-gnostico, escluse le di attività di ricerca d’idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. 
Gli ampliamenti di interventi ora completamente liberi (Prima sottoposti a comunicazione di inizio lavori senza progetto).
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Scarica i moduli in formato editabile: Modulistica.
Utilizzo:
Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo. (Art. 6/bis). Si potrà utilizzare sempre per gli interventi già previsti, es.:
Manutenzione straordinaria – Interventi e opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti NON STRUTTURALI [La CILA non può riguardare le parti strutturali dell’edificio. E’ possibile con la CILA anche aumentare il numero delle unità immobiliari.] degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico. 
Opere interne, NON sulle parti strutturali degli edifici. 
Restauro e risanamento conservativo, NON sulle parti strutturali degli edifici. 
Modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con opere NON strutturali. 
Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che NON riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. 
Estensione degli interventi soggetti a CILA [Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale. Tutti gli interventi che PRIMA erano sottoposti a CIL ora sono liberi]

Con la nuova normativa, è stato notevolmente ampliata la sfera di impiego della CILA, infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi non ricompresi: 
  • Nell'attività edilizia libera. (Art. 6 DPR 380/01).
  • In quelli che richiedono la Scia normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01). 
  • In quelli che richiedono il permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01). 
Titolo abilitante: CILA”, nel rispetto delle norme di settore e degli strumenti urbanistici, a condizione che NON porti modifiche [Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.]: 
  • alla superficie e volumetria complessiva;
  • al prospetto; alla sagoma(possibile con la SCIA normale); 
  • all’uso in atto. 
Esempi lavori che NON devono riguardare le PARTI STRUTTURALI dell’edificio: Apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Diversa sistemazione dei locali rispetto al progetto. Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici. Paratie antiallagamento. La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto. Recinzioni, ecc.

Sintesi:
Normativa: Art. 6/bis DPR n. 380/01 s.m.i. (Leggi regionali e strumenti urbanistici comunali).
Titolo abilitativo: CILA, (predisposta nello stampato unificato), con l’asseverazione di un tecnico abilitato, con il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori, se persona diversa dal progettista). 
Inizio immediato, (se contestualmente alla presentazione al Comune NON viene richiesto di acquisire atti di assenso), con la copia della CILA, sul luogo dei lavori. Alcune regioni ne prevedono la validità, (es.: 3 anni, Toscana/Emilia R.; Umbria: 4 anni, ecc.).
Condizione: Rispetto delle normative di settore, fra le altre: quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio,igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica nonché le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. (Potrebbe servire un’autorizzazione o nulla osta). Conformità agli strumenti urbanistici, alla normativa comunale e regionale. L’intervento NON deve riguardare le parti strutturali. (Altrimenti necessita la SCIA normale). 
Responsabili: Committente (proprietario), il costruttore, il direttore dei lavori, (normalmente il progettista).
Nel caso di difformità, anche la persona che ha presentato la “CILA”. - Responsabilità solidale -


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Comunicazione (Art.6 c1/e-bis DPR n. 380/01“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

Trattasi di una informazione che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere della contingenza, ovvero della accidentalità, per una situazione transitoria.
La contingibilità consiste nella straordinarietà e nell'imprevedibilità dell’evento. Si ha l’urgenza quando il fatto richiede un provvedimento immediato, in altre parole per sopperire a necessità improvvise e urgenti.
Precarietà delle opere e interventi edilizi
Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente occasionale e momentaneo.
Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere.
Condizioni limitative
Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:
  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione);
  • le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa);
  • le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
  • le norme antincendio (normativa dei vigili del fuoco);
  • le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni dei locali);
  • le norme relative all'efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.);
  • le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08);
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04);
  • le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.
  • altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.
Periodo di utilizzo
  • Massimo 90 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE.
  • Trascorso tale periodo devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo i casi: Permesso/DIA/SCIA alternativa, super , SCIA normale/CILA, conformemente agli strumenti urbanistici.
Esempio di opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanee in area privata (non esaustivo)
  • Baracca, anche quella dotata d’involucro precario, in altre parole prive di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili. Baraccamento, Bersò, Box in metallo, Capanno, Casotto, Chiosco, Copertura, Eliminazione di un pericolo immediato, Gabinetto chimico, Gazebo con tetto rigido, Pedana, Pensilina, Pergolato con copertura rigida, Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale), Puntellamento e consolidamento, Serre mobili, Tettoia, Transennamento di area, ecc. ecc.
ATTENZIONE! In relazione alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

Presentazione della COMUNICAZIONE
La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI.
Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE
La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE, all’interno delle attività produttive
La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Adempimenti del titolare della COMUNICAZIONE
  • Se dovuti, vi è l’obbligo di richiedere autonomamente gli atti di assenso per la presentazione della COMUNICAZIONEÈ fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE da presentare. (Non vi provvede il Comune).
  • L’indicazione del nome dell’impresa e del direttore dei lavori - Non dovutaLa normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa. Ne deriva che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate.
  • Obbligo della dichiarazione di fine lavori al ComuneL’interessato, (in altre parole chi ha presentato la COMUNICAZIONE), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, entro 90 giorni dalla presentazione. La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico. Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.
Adempimenti dello Sportello unico.
  • Ricevuta alla presentazione della COMUNICAZIONE ed avvio del procedimentoLa disciplina prevede che all'atto della presentazione della COMUNICAZIONE lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione. Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all'interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  • Verifica validità della COMUNICAZIONE
Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all'interessato la validità della stessa.
  • Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all'accettazione della COMUNICAZIONE - Provvedimento di conformazione alle norme
Nell'ipotesi che la COMUNICAZIONE sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza dei requisiti, presupposti richiesti o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all'accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.
Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.
  • Divieto di costruire le opere o iniziare o proseguire i lavori
La mancata conformazione della COMUNICAZIONE comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con COMUNICAZIONE inidonea, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa COMUNICAZIONE, anche nel silenzio dello sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE
  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
  • Validità: 90 giorni dalla data di presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE, da cui risulti la data di ricevimento della stessa.
Cartello di cantiere. L’adempimento obbligatorio solo se espressamente previsto dal regolamento edilizio.
Sanzioni- Mancata trasmissione della COMUNICAZIONE al Comune
  1. L’esecuzione di opere ed interventi edili IN condizioni di contingibilità e straordinarietà senza la presentazione della COMUNICAZIONE, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale. La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria.
  2. L’esecuzione di opere ed interventi edili NON in condizioni di contingibilità e straordinarietà con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della medesima. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, ovvero 1000 €, o legge regionale, con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti dalla regione).
Diritti di segreteria (Statuto comunale - Strumenti urbanistici comunali)
Potrebbero essere previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della COMUNICAZIONE.

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Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) e (SCIA edilizia)
Artt. 22, 23 e altri DPR n. 380/01 (con le mod. dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016)



Scarica i moduli in formato editabile: Modulistica.

Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA): Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se la segnalazione, che assume l’efficacia titolo abilitante, non è rilasciata dal dirigente incaricato, ma viene presentata al Comune.

Abrogazione della Denuncia d’inizio attività (DIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01): La Denuncia d’inizio attività (DIA) è stata abrogata e sostituita dalla Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA in alternativa – super, o propria). 


Esistono due tipologie di SCIA, secondo la l’intervento od opera edile Con possibilità di utilizzo obbligatorio o facoltativo, (secondo le regioni e i comuni):
  • SCIA (normale) per opere minori, diciamo così manutentive. (Art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01)
  • SCIA (in alternativa “super”) per opere soggette al Permesso di costruire, o proprie -. (Art. 23 DPR n. 380/01). (Si deve aggiungere anche la SCIA” super” propria (Art. 22 c.2/bis DPR n. 380/01)
Differenze fra Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA edilizie)
  • SCIA (normale) - NON PUÒ portare modifica ai parametri edilizi: (volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.), (facoltativa o obbligatoriamente, secondo le regioni). In caso d’abuso: Violazione amministrativa.
  • SCIA (In alternativa “super”) - PUÒ portare modifica a tutti i parametri edilizi. Consente la realizzazione degli interventi già sottoposti al “Permesso di costruire”, (alternativamente o obbligatoriamente, secondo le regioni. (Propria per le varianti NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis). In caso d’abuso: Reato. (Art. 44 DPR n. 380/01). I termini: “normale e super” sono stati utilizzati per la SCIA dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012.

Presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01)La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando i due stampati predisposti dall’ANCI:
  1. SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (normale) - (Per le opere minori di cui all’art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01) (Anche SCIA Super, per le varianti non essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis) (Stesso stampato)
  2. SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (in alternativa) (super) - (Per le opere di cui all’art. 23 c. 1 DPR n. 380/01)
Dove deve essere presentata la (SCIA) solo edilizia (Art.23 del DPR n. 380/01).
La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell'apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove deve essere presentata la (SCIA) edilizia, all'interno delle attività produttive (Art. 6 DPR n. 160/2010).
La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell'apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale).

Adempimenti del titolare della (SCIA) (Art. 23/23/bis DPR n. 380/01)
  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per la presentazione della SCIAÈ fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla SCIA presentata agli atti del comune, (o a quella da presentare).
  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla presentazione della (SCIA unica - condizionata) (Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01)L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile auto-certificare, al momento della presentazione della SCIA rivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge. Anche in questi casi l’inizio dei lavori può effettuarsi dalla data del rilascio.
  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, prima della presentazione della SCIA (Art. 23/bis c. 1 del DPR n. 380/01)L’interessato ha anche la possibilità di richiedere allo Sportello unico di acquisire preventivamente le autorizzazioni o nulla osta, non autocertificabili e, una volta ottenute, presentare in seguito la stessaSCIA.
  • Comunicazione del nome dell’impresa (Art. 23 DPR n. 380/01)La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):
  • Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
  • Comunicazione dell’idoneità dell’impresa (Art. 90, c.1 e 9 e seguenti, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all'intervento).
  • Comunicazione del nome del direttore dei lavori (Art. 23 del DPR n. 380/01). Il titolare della SCIA deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori, se soggetto diverso dal progettista che ha asseverato la stessa SCIA. Possono essere anche più tecnici:
  • Direttore dei lavori per le opere architettoniche - Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
  • Dichiarazione di fine lavori al Comune. L’interessato, (in altre parole chi ha presentato la segnalazione), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando copia del certificato di collaudo che il progettista - direttore dei lavori rilascia e altra eventuale documentazione richiesta. La mancata comunicazione di fine lavori e quindi della consegna di tale documentazione comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 23 c. 2 e 7 DPR n. 380/01)
  • Dichiarazione riguardante la variazione catastale. Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all'avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.
  • Presentazione della Segnalazione certificata d’agibilità (SCA). Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare della (SCIA), ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata d’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico. (Art. 24 DPR n. 380/01 come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222).Tecnico che assevera l’intervento, che firma la certificazione del collaudo e la documentazione per la Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA) - (Possono essere più tecnici).La predisposizione della (SCIA) spetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all'albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato. La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).
  • Certificato di collaudo (Art. 23 c. 7 DPR 380/01). Al termine delle opere o interventi eseguiti grazie alla “SCIA”, il direttore dei lavori (progettista) deve rilasciare al committente un certificato di collaudo che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione e la documentazione prevista. (L’inosservanza è sanzionata dall’art. 37 c. 5 DPR n.380/01). Se dovuta, in relazione all’intervento, anche le certificazioni necessarie per la presentazione della Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA).
Adempimenti dello Sportello unico (Art. 23 DPR 380/01 , e Art. 19 e 19/bis L 241/90).
  • Ricevuta alla presentazione della (SCIA) (Art. 18-bis della legge n. 241 del 1990). La disciplina prevede che all’atto della presentazione della (SCIA) lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento (Art. 8 della l. n. 241/1990). Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all'interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
             -  Dell’amministrazione competente.
             -  Della persona responsabile del procedimento.
             -  Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  • Verifica validità della (SCIA). Se la verifica è positiva e la SCIA è conforme alla normativa, comunica all'interessato la validità della stessa.
  • Richiesta di ulteriore documentazione (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90). Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto. Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell'impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale. In questo caso l’efficacia della (SCIA) deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.
  • SCIA (unica) e (SCIA condizionata) - Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni (Art. 5 c. 1/bis del DPR n. 380/01). Se per la validità della stessa sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste vengono acquisite direttamente, (compreso il DURC se dovuto), anche attraverso la conferenza dei servizi. Il rilascio o il diniego degli atti deve essere comunicato al richiedente.
  • Elementi ostativi all'accettazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) - Provvedimento di conformazione alle norme (Art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90). Nell'ipotesi che la (SCIA) sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall'ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, (entro 30 giorni dalla presentazione), che vi sono elementi ostativi all'accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni, (entro un termine minimo di 30 giorni). Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.
  • Divieto di iniziare o proseguire i lavori (Art. 23 c. 6 DPR 380/01). La mancata conformazione della (SCIA), comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con (SCIA) inidonea, delle sanzioni amministrative ripristinatorie penali, se ricorrenti. ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa SCIA, o in difformità, anche nel silenzio dello sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).
  • Autotutela del Comune (Ai sensi dell’art. 21 - quater L. n. 241/90). L'efficacia della (SCIA) può essere sospesa, anche successivamente all'inizio dei lavori, per gravi motivi. (Presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all'ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).
Opere e interventi edili soggetti a (SCIA normale) (Art. 22 c 1e2 del DPR n. 380/01)
Prima dell’attuale normativa, la SCIA (normale) poteva essere utilizzata per tutti gli interventi, che non erano liberi, non sottoposti a CILA e a Permesso. ORA con l’attuale modifica vengono indicati espressamente, in modo analitico. Con la SCIA (normale) è possibile:
  • Manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
  • Restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
  • Ristrutturazione edilizia (leggera), che NON comporti modifiche alla volumetria complessiva.
  • Cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
  • Varianti minori in corso d’opera. (Attenzione! Da non confondere con le variazioni NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis del DPR 380/01)
  • Interventi che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato (ai sensi degli articoli 5 e 6 del DPR n. 160/2010) e altri previsti dalla regione.
Opere e interventi edili soggetti a (SCIA in alternativa - super) (Art. 23 c 1 del DPR n. 380/01).
La (SCIA) consente la realizzazione di numerosi interventi edilizi, in modo facoltativo in alternativa al Permesso di costruire, o interventi propri in forma obbligatoria, (secondo le regioni). Nel concreto è possibile eseguire con la (SCIA):
  • Interventi di ristrutturazione (pesante), (che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati).
  • Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi di nuova costruzione (che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano – volumetriche). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi in centro storico Zone omogenee “A”, nelle aree deliberate, (secondo quanto prescritto dall’art. 23-bis, comma 4, del DPR n.380/01 e s.m.i.).
  • Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 e altri previsti dalla regione.
Opere e interventi edili soggetti a SCIA propria (super) (Art.22 c. 2/bis DPR 380/01) (Stampato ANCI SCIA normale)
  • Varianti in corso d’opera, NON essenziali, (da non confondere con le varianti minori, di cui al comma 2; per intendersi opere realizzate in parziale difformità), al “Permesso di costruire/SCIA alternativa “super”. Queste varianti sono soggette a “SCIA “super” propria, NON in alternativa al Permesso. La mancata presentazione, a fine lavori, costituisce reato. (Art. 34 DPR 380/01)
Contenuto della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Artt22 e. 23 del DPR n. 380/01).
La (SCIA) deve essere, accompagnata da una dettagliata asseverazione e quant'altro richiesto negli specifici stampati (ANCI), a firma di un tecnico abilitato. La relazione deve contenere la documentazione (ovvero l’autocertificazione) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio, gli opportuni elaborati progettuali con la descrizione delle opere e la dichiarazione di conformità delle stesse alla normativa di settore.
  • Autocertificazione da allegare alla (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01). Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate alla (SCIA), è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.
  • Documentazione esclusa dall’autocertificazione. (Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01). La normativa esclude dall’autocertificazione:
    • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
    • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
    • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
    • L’autorizzazione imposta dalla normativa comunitaria.
Inizio dei lavori con la (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01). Solo dopo avere presentato la (SCIA) avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori.
  • (SCIA) (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • (SCIA) (alternativa “super”): dopo 30 gg. dalla presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione). 
Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all'interessato.

  • Inizio lavori alla presenza di vincoli. Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.). L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso. Se quest’ultimo è negativo la (SCIA) presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.
Validità e decadenza della (SCIA) (art.23 DPR 380/01). Efficacia:
  • SCIA (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • SCIA (super): dopo 30 gg. dalla presentazione) (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • Validità: tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (o altro periodo secondo la regione). (Ai sensi dell’art. 30 c. 3 L. n. 98/13, i termini sono prorogati di 2 anni per i titoli formatisi prima del 21.08.2013, scadenza 21.08.2018)
  • Decadenza: mancato inizio lavori dopo un anno, o dopo tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (secondo la regione). Dopo tale periodo la (SCIA) perde efficacia per la parte non realizzata.
  • Parte non ultimata. Dopo la scadenza, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA, o CILA, secondo la tipologia dei lavori rimasti.
Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dalla (SCIA normale e alternativa “super”): I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (SCIA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (SCIA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina. (Prevede l’accertamento di conformità per la SCIA in alternativa e propria, “super”: l’art.36 e per la SCIA normale: l’art. 37 DPR n. 380/01. O legge regionale).

Titolo da esibire in cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01). La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché le autocertificazioni previste.

Cartello di cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01). Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.
  • La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27).
  • La mancata collocazione, per le opere soggette a SCIA normale: violazione amministrativa al regolamento edilizio.
Contributi (Art.16 DPR n. 380/01 – Strumenti urbanistici comunali). Nel caso in cui la SCIA riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario il versamento del contributo di costruzione, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori) e consegnare all’Ufficio una copia della ricevuta entro 30 giorni dalla data di deposito della SCIA (che corrisponde al tempo consentito al competente ufficio comunale per verificare la correttezza dell’istanza). La (SCIA) deve contenere la quantificazione e il versamento dei contributi di legge. 

Diritti di segreteria (Statuto comunale - Strumenti urbanistici comunali). Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA).
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Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA normale) o in difformità.m(Art. 37 del DPR n. 380/01 o legge regionale). L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in parziale o totale difformità, costituisce violazione amministrativa. (Se non contrasto con gli strumenti urbanistici, altrimenti sconfina nel penale). In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia. (Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino).

Carattere dell’abuso: illecito amministrativo
  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria: Presentazione di una Relazione (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al Comune per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi. Applicazione della sanzione pecuniaria (art. 37 DPR n. 380/01: doppio del valore venale, min. € 516,00 o altra somma stabilita dalla regione).   Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la SCIA o accettarla in sanatoria). Se l’interventi risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici: Reato edilizio.
  1. Se accertato direttamente dall'ufficio tecnico: Il responsabile dell'ufficio adotta immediatamente i provvedimenti sanzionatori amministrativi e di ripristino, (se previsti dalla regione).
   In entrambi i casi: lo stesso dirigente informa l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49del DPR n. 380/01).
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Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA super), in totale difformità o con variazioni essenziali. (Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio. In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)
  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria: Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica); Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione); Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria).
  2. Se accertato direttamente dall'ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico: Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).
DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.
    • Ordinanza di sospensione dei lavori.
    • Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
    • Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
    • Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
    • Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).
In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).
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Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA)
Art. 24 DPR n. 380/01 (come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)

Scarica i moduli in formato editabile: Modulistica.

Il (vecchio) certificato d’agibilità. Le richieste del certificato di agibilità presentate prima dell’11 dicembre 2016, vengono ancora rilasciate dallo Sportello unico per l’Edilizia, (o nel silenzio assenso, rese valide).

Abrogazione del (vecchio) certificato d’agibilità. Il certificato di agibilità che veniva rilasciato dal Comune è stato sostituito dalla Segnalazione certificata d’agibilità (SCA), che deve essere presentata dal titolare della licenza edilizia, con varia documentazione, certificazione e l’asseverazione di un tecnico (o tecnici) abilitato, (direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica).

Date e tempi di applicazione. Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’edilizia. Fino al 30 giugno 2017, rilascia i certificati d’agibilità le cui richiesta sono pervenute entro il 11 dicembre 2016, (o fa scattare il silenzio assenso). Dopo il 30 giugno 2017, NON rilascia più il certificato d’agibilità. Dal 11.12.2016 al 30.06.2017 - Convivono le due discipline.

Quando deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). La certificazione asseverata deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di finitura dell'intervento (quando i lavori sono terminati e l’unità è utilizzabile), (art. 24 c. 2 DPR n. 380/2001).

Da chi deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). La certificazione asseverata deve essere presentata:
  • Dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto che ha presentato la (super SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto in possesso di titolo adeguato.
Dove deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato predisposto allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione, certificazione e asseverazioni obbligatorie previste dalla legislazione corrente.

Qual è il tecnico che assevera l’intervento e che firma la certificazione – (Possono essere più tecnici). Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all'albo, con competenza specifica, che rilascia l’asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità. La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell'uomo, per es.:
  • Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
  • Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
  • La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
  • Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.
Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):
  • Nuova costruzione.
  • Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
  • Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante.
  • Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.
Ristrutturazione edilizia “pesante” in un edificio esistente – (SCA) anche per la parte non oggetto dell’intervento. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (ampliamenti volumetrici, sopraelevazioni, sottotetti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico delle opere in cemento armato, da presentare (ai sensi dell'art. 67, comma 8, d.P.R. 380/2001), deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonché all'idoneità statica del fabbricato esistente.

Documentazione da allegare quale parte integrante della Segnalazione Certificata di Agibilità, (SCA):
  • Documento d'identità del Titolare firmatario.
  • Documento d'identità del Direttore dei Lavori/Tecnico abilitato firmatario.
  • Procura speciale alla firma digitale e all'invio telematico da parte di tutti i titolari, anche comproprietari.
  • Relazione tecnica di asseverazione e agibilità, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “a” DPR 380/01).
  • Certificato di collaudo statico o di regolare esecuzione delle opere strutturali. (Cemento armato e sismica), (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “b” DPR 380/01).
  • Dichiarazione superamento delle barriere architettoniche (di cui all’art. 24 c. 5 lett. “c” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni di conformità/rispondenza impianti. (Sicurezza degli impianti), (di cui all’art. 24 c. 5 l. “e”).
  • Dichiarazione relativa al contenimento energetico, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Conformità igienico sanitaria, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni relativa alla normativa antincendio, (di cui all’art. 24 c. 1 DPR 380/01).
  • Ricevuta accatastamento e planimetria/e catastali, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “d” DPR 380/01).
  • Nel caso di tardiva presentazione, (oltre il termine di 15 giorni dall'ultimazione lavori), della SCA, ricevuta versamento effettuato per il pagamento della sanzione pecuniaria (pari a € 154,00 prevista dall'art. 24 del DPR 380/01, c. 3).
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante la documentazione attestante l’approvvigionamento idrico e requisiti degli impianti; il corretto allontanamento delle acque reflue e il corretto smaltimento dei rifiuti solidi. 
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante il rispetto delle norme in materia di Inquinamento atmosferico, acustico e luminoso.
  • Altro
Sanzioni in caso d’inadempienza. La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. 380/01).
Trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. n. 689/81, (laddove prevede il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo o un terzo del massimo, se è più favorevole, €. 154,00).
Il verbale è redatto dal dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
Il verbale può essere redatto anche dalla Polizia municipale/locale, su nota scritta dell’inadempienza da parte del dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
Memorie difensive al dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.

Utilizzo dell’unità senza la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). Nel caso l’immobile sia utilizzato in assenza di agibilità, troveranno applicazione le sanzioni amministrative, (penali nel caso di costruzioni in cemento armato, art. 75 DPR n. 380/01), e quant'altro previsto dall'ordinamento vigente, fatta salva e riservata ogni altra azione sanzionatoria e responsabilità di carattere civilistico.

Quando si può utilizzare l’unità oggetto della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). L'utilizzo delle costruzioni completate o parzialmente possono essere utilizzate dalla data di presentazione allo Sportello unico della segnalazione corredata della documentazione succitata. Può essere rinviato l’utilizzo in attesa della fine dell’iter procedurale, se viene richiesta documentazione integrativa o se vi sono elementi ostativi all'accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

Richiesta di ulteriore documentazione. Il dirigente comunale verificata la (SCA), ha la possibilità di richiedere documentazioni che l’amministrazione non è in grado di reperire, asseverazioni e autocertificazioni necessarie a completare l’iter procedurale. (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90). In questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dello stesso.

Elementi ostativi all'accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). Il dirigente comunale verificata la (SCA), la documentazione, le certificazioni e asseverazioni presentate, non conformi alla disciplina, segnala che vi sono elementi ostativi all'accettazione della stessa e richiede ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni nei limiti e tempi previsti dalla legge. (Art. 19 c. 3 e 6bis L. n. 241/90).
Anche in questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dell’iter procedurale.

Dichiarazione d’inagibilità dell’edificio (Art. 26 DPR n. 380/01). La presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi della specifica normativa di settore (dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934).

Diritti di segreteria. Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01). Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.
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Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, che viene richiesta al Comune ed è obbligatoria per "ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio”, un’azione, in altre parole, che in un qualsiasi modo provochi una modificazione della situazione territoriale e degli insediamenti esistenti, secondo la specifica legislazione e che le opere ed interventi NON rientrino fra quelli soggetti a SCIA, CILA e PAS.

Soggetto che rilascia il “Permesso di costruire”. In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione, e quindi, della vigilanza) rilasciare il titolo abilitativo.
In alternativa al “Permesso di costruire”, esiste anche la possibilità di utilizzare la SCIA (super), nel rispetto della legislazione, anche regionale.

Soggetto che ha titolo per richiedere il “Permesso di costruire”. Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire:
  • il proprietario del suolo;
  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto reale.
  • …e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.
Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.

Dove presentare la richiesta del Permesso di costruire (Art. 20 del DPR n. 380/01). La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell'apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale).

Dove presentare la richiesta del Permesso, all'interno delle attività produttive (Art. 6 DPR n. 160/2010). La richiesta del Permesso deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell'apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Opere e interventi soggetti al Permesso di costruire. Il testo unico dell’edilizia stabilisce all’art. 10, (anche nelle leggi regionali) le opere soggette al “Permesso di costruire”. Nel particolare:
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di lottizzazione;
  • interventi di nuova costruzione, per esempio:
  • la costruzione di nuovi edifici fuori terra, interrati o seminterrati;
  • l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma originaria;
  • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, silos, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo, in altre parole, permanenti;
  • la costruzione di una strada (allargamento, modificazione livello, anche non asfaltata);
  • le tensostrutture a carattere permanente;
  • le serre professionali a carattere permanente, anche aperte alla vendita;
  • la pertinenza avente un volume superiore al 20% dell’unità principale; (o superficie secondo la regione).
  • gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti;
  • gli interventi di ristrutturazioni edilizia (pesante) che, attraverso un insieme sistematico di opere, portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume complessivo, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, singolarmente o cumulativamente intesi, o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici (ex zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso;
  • mutamenti di destinazione d’uso realizzati mediante interventi edilizi (cambio connessi ad interventi di ristrutturazione edilizia - pesante);
  • riqualificazione, ricomposizione tipologica di interi edifici;
  • gli interventi previsti altresì dalla legge regionale; ecc., ecc.
È necessario ricordare che le opere, senza Permesso, in caso d’abuso, determinano quello che viene chiamato: reato edilizio, punito dall’art. 44 DPR n. 380/01.

Adempimenti del richiedente il Permesso di costruire.
Compiti del titolare nella richiesta del Permesso di costruire. Alla richiesta del “Permesso di costruire” l’interessato dovrà allegare, oltre agli elaborati progettuali, la scheda tecnica, tutta la documentazione prevista nello specifico stampato unificato, (valido in tutto il territorio nazionale), comprendente i progetti concernenti il contenimento energetico, la sicurezza degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche la certificazione circa la conformità dell’intervento alle norme igieniche sanitarie, e quant'altro richiesto, in relazione all'intervento edile.
Autocertificazione da allegare alla richiesta. Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, di cui sopra, allegate al Permesso, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione comunale.
Documentazione esclusa dall'auto certificazione. La normativa esclude dall’autocertificazione:
  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
  • L’autorizzazione imposta dalla normativa comunitaria.
Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla richiesta del Permesso. L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della richiesta rivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per lo stesso Permesso. È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla richiesta del medesimo Permesso.
Comunicazione del nome dell’impresa e della sua idoneità. La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare del Permesso di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):
  • Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
  • La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle impreseaffidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).
Comunicazione del nome del direttore dei lavori. Il titolare del Permesso deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori. Possono essere anche più tecnici:
  • Direttore dei lavori per le opere architettoniche
  • Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
Dichiarazione di fine lavori al Comune. L’interessato, (in altre parole il titolare del Permesso), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando ogni eventuale documentazione richiesta, asseverata dal direttore dei lavori, o altro tecnico abilitato.

Dichiarazione riguardante la variazione catastale. Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.
Presentazione della Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA). Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare del Permesso, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant'altro previsto nello stampato specifico unificato (ANCI). La predisposizione della documentazione spetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.

Adempimenti dello Sportello unico
Ricevuta alla presentazione della richiesta del Permesso. La disciplina prevede che all’atto della presentazione del Permesso lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento. Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all'interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Istruttoria del responsabile del procedimento. Il tecnico al quale è stata assegnata la pratica esamina i progetti in ordine cronologico di protocollazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può richiedere piccole modificazioni al progetto, cura l’istruttoria del procedimento e acquisisce i pareri che il richiedente non ha l’onere di allegare. Il rilascio del Permesso avviene con atto di notificazione.

Verifica validità della richiesta del Permesso. Se la verifica della documentazione è conforme alla normativa, comunica all'interessato la validità della stessa richiesta. Comunica altresì quanto dovuto in ordine agli stessi oneri. Dopo il pagamento degli stessi, rilascia il Permesso di costruire,

Richiesta di ulteriore documentazione. Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, e di conseguenza il rilascio del titolo abilitativo, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell'impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.
In questo caso il rilascio del Permesso deve essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti.
Divieto di richiedere attestazioni o documentazione agli atti della pubblica amministrazione. Lo sportello unico dell’edilizia non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
La normativa stabilisce quindi il principio generale dell’acquisizione d’ufficio degli atti già in possesso della pubblica amministrazione, sollevando il richiedente dall'obbligo di produrre e allegare alle istanze documenti già nella sua disponibilità. (Compreso il Durc e autorizzazioni varie).
Silenzio rifiuto - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta. Nel procedimento relativo alla richiesta del Permesso, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati (titolare e tecnico) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
  • Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  • Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
  • Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento (rilascio del Permesso) e nell'eventualità che il responsabile del procedimento non risponda, scatta il silenzio assenso con la conseguenza che il “Permesso di costruire” s’intende rilasciato.
Esprime validità dopo il pagamento degli oneri dovuti.
(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 20 del DPR n. 380/01, o legge regionale).

Validità e decadenza del Permesso
  • Validità: tre anni dalla data del rilascio o inizio dei lavori, (secondo la regione).
  • Decadenza - La licenza edilizia decade nelle seguenti ipotesi:
    • Per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno.
    • Per il mancato ritiro del titolo entro il termine indicato nel regolamento edilizio.
    • Per mancata ultimazione dei lavori nel termine di tre anni (salvo proroghe) dall’inizio degli stessi lavori o dalla data di rilascio dell’atto, (secondo alcune leggi regionali, e in alcuni Comuni è prevista la decadenza anche nel caso che i lavori vengano sospesi per oltre sei mesi).
    • La perdita di efficacia del titolo abilitativo per mancato inizio (entro il termine di un anno dal rilascio) o ultimazione dei lavori nei termini prescritti (tre anni dallo stesso inizio, o dal rilascio secondo la regione) deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione.
Inizio lavori alla presenza di vincoli. Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito rilasciare il titolo abilitante, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).
Il rilascio del titolo abilitativo può avvenire solamente successivamente all'acquisizione dell’autorizzazione in parola.
Se quest’ultima non può essere rilasciata, la richiesta del Permesso presentata è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

Proroga prevista dalla legge per la validità dei titoli abilitativi. I titoli abilitativi rilasciati, “Permesso di costruire”, o presentati, SCIA alternativa “super”, alla data di entrata in vigore della L. n. 98/13, ovvero entro il 22 giugno 2013, sono prorogati di due anni, ovvero fino al 22 giugno 2018. (Salva diversa disciplina regionale).

Parte non ultimata - Termini per inizio e fine lavori – Proroghe. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, l’interessato deve presentare domanda diretta a ottenere un nuovo “Permesso di costruire” o presentare, secondo la tipologia dei lavori da ultimare, la “SCIA” o “CILA”, per la parte dell’opera non terminata, e a corrispondere, se dovuti, eventuali oneri.
Viene integralmente rivista la disciplina dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo.
Tale proroga potrà essere accordata - con provvedimento motivato da parte del dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, nei seguenti casi:
  • Per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso, (si potrebbe aggiungere anche la difficoltà economica).
  • In considerazione della mole dell’opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
  • Per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
  • Quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Viene stabilito altresì che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative di sospensione o sequestro posti poi nel nulla, perché infondate”.

Da segnalare infine che per la durata del titolo abilitativo di opere particolarmente complesse, i termini possono essere raddoppiati, in base a un provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità.I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette al Permesso, eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, con la richiesta di un Permesso in sanatoria da parte dei soggetti responsabili, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti.

Titolo da esibire in cantiere. La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia del Permesso di costruire, gli elaborati progettuali, e la documentazione, che ai sensi di legge, si deve trovare nel cantiere edile, a disposizione degli organi di controllo.

Cartello di cantiere. Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.
La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

Ricorso contro il mancato rilascio del “Permesso di costruire”. In caso di determinazione negativa il dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, deve procedere alla notificazione del diniego, adeguatamente motivato, contro il quale il richiedente potrà eventualmente, ricorrere al TAR entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Contributi. Nel caso in cui il Permesso riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario assolvere ai contributi di legge, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).
Il pagamento dei citati contributi deve avvenire prima del rilascio del titolo abilitativo.

Diritti di segreteria. Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della richiesta del Permesso.

Controlli a campione. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.
Adempimento obbligatorio da parte del dirigente (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia giudiziaria) la cui inadempienza potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione atti d’ufficio.

Aree industriali dismesse. Permesso di costruire in deroga. Con il nuovo testo: “per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di Permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione”. (Art. 14 DPR n. 380/01 come modificato dalla L. n. 164/2014)

Cambio d’uso in deroga agli strumenti urbanistici. È possibile modificare la destinazione d’uso sia di aree legate all'intervento di ristrutturazione urbanistica, sia di fabbricati con l’intervento di ristrutturazione edilizia (pesante), anche in deroga alla destinazione d’uso in essere, quindi con possibile contrasto con gli strumenti urbanistici, a condizione che in tal senso il consiglio comunale si esprima favorevolmente, attestando che l’intervento edilizio ha valenza d’interesse pubblico.
Condizione vincolante perché questo possa avvenire è che il cambio di destinazione d’uso non comporti: aumento della superficie coperta, prima dell’intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (pesante).

Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza del Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).
L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a Permesso, in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.
In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.
Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)
Se accertato dalla polizia giudiziaria:
  • Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
  • Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
  • Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
  • Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).
DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.
  • Ordinanza di sospensione dei lavori.
  • Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
  • Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all'abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
  • Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
  • Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).
In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).

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(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)

Scarica i moduli in formato editabile: Modulistica.

Entrata in vigore delle nuove norme (Art. 10) il giorno 6 aprile 2017.
La finalità della nuova normativa (Art. 1). La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie di interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.
Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19). Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 - (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).
Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica. Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (D.P.C.M. 12 dicembre 2005. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13). La normativa entra in vigore immediatamente nelle Ragioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale devono emanare  norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato “A”.
Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5). I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell’autorizzazione, anche semplificata. 
Le regioni con l’adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell’allegato “A”.
Esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4). Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione semplificata per una serie di interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.
Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14). Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti. Sono fatte salve le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici del codice. (D. Lgs. n. 42/04)
Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e quella semplificata:
  • Autorizzazione ambientale semplificata, viene presentata per tutti gli interventi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 10)
  • Autorizzazione ambientale ordinaria viene presentata per tutti gli interventi, non realizzabili con quella semplificata e che non abbisognano della stessa (All. A), ha il termine di conclusione del procedimento di 105 giorni o 120, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 D. Lgs. n. 42/04)
Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13). Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto (se dovuto) il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA). Validità 5 anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Attività e interventi liberi in area vincolata, senza autorizzazione (Art. 2). La nuova disciplina individua espressamente le attività e gli interventi edili non soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ambientale, sia essa ordinaria o semplificata. (Allegato: “A”). Ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto.

Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”.
Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:
  • Allegato: “A” - Tratta 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche alle aree ed agli edifici. (Art. 2). Trattasi di un elenco non tassativo e non esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti, in quanto irrilevanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.
  • Allegato “B” - Tratta 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio. (Art. 3)
Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.

Stampati unificati per la richiesta di autorizzazione “semplificata”

Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:
  • Allegato: “C” – Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”. (Di cui all’art. 8 c. 1)
  • Allegato “D” – Relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla stessa richiesta. (Di cui all’art. 8 c. 1)
Da chi può essere presentata la richiesta d’autorizzazione semplificata. La richiesta d’autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all’asseverazione e la relazione paesaggistica.

Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione “semplificata” per l’attività edilizia – (Art. 9). La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione “semplificata” per l’attività edilizia riferita alle attività produttive - (Art. 9). La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Procedimento amministrativo (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell'articolo 11). Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:
  • Libero non assoggettato ad autorizzazione neanche semplificata, perché indicato (All. “A”), o già previsto dall’art. 149 del codice. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Che richiede l’autorizzazione ordinaria. (Iter normale di cui procedimento previsto dall’art. 146 del Codice)
  • Che richiede l’autorizzazione semplificata (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11).
    • Se per l’intervento sono necessari pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza dei servizi per l’acquisizione degli stessi. (In questo caso il tempo per l’acquisizione del parere del Soprintendente si dimezza, ovvero deve rispondere entro 10 gg., anziché 20 gg.)
Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)
  • Ha la possibilità, una sola volta, entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende).
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Pervenuti gli altri elementi integrativi di giudizio, trasmette la stessa richiesta, entro 20 giorni al Soprintendente con la proposta favorevole all'accoglimento.
  • Il Soprintendente ha tempo 20 gg. per esprimere il suo parere vincolante, se questo è favorevole:
    • Il dirigente adotta il provvedimento entro 10 gg.
Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)
  • Ha la possibilità entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta.
  • Nel frattempo il procedimento per rilascio si sospende.
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Se verificati gli elementi integrativi di giudizio, permangono gli elementi ostativi alla richiesta, comunica entro 20 gg. la risposta negativa al richiedente.
Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazione: (art. 11 c. 7)
  • IL Soprintendente comunica entro 10 gg al richiedente i motivi ostativi, all'accoglimento, indicando altresì le modifiche necessarie per ottenere una valutazione positiva assegnando 15 gg per presentare il nuovo progetto. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende)
  • Decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di modificare la propria valutazione negativa, nei successivi 20 gg., adotta il provvedimento fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all'interessato e all'amministrazione richiedente.
Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 - 11) - Parere del Soprintendente -
La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).
Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)
Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. (Il silenzio equivale all’assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).
Se invece l’area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)
Nel caso che l’istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati (Permesso di costruire). (L’iter procedure è indicato dettagliatamente nell’art. 11).

Comunicazione all'interessato (Art. 11)
L’esito dell’istruttoria concernente il rilascio dell’autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo. Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).

Quale tecnico assevera l’intervento e firma la richiesta dell’autorizzazione
Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all'albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell’autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. “C”), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. “D”), e l’indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l’area interessata all'intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.
La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali (Art. 16). Il soggetto presenta un’unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.

Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (Art. 7). Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.

Commissioni locali del paesaggio (Art. 11). Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.

Rinvio a normative di settore (Art. 15). Gli interventi liberi di cui all’Allegato “A”, restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l’occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).

Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta
(Art. 17). Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l’esecuzione di lavori edili, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche “semplificata”),quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio – ambientale, punito da diverse norme penali, (Art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 - art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l’art. 724 del c.p.)

Rimessa in pristino. Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentono la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio – ambientale.

Opere ed interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto. Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella “A”) realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)
Ipotesi d’abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (B 16, nell’allegato “B”), in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.

Procedimento sanzionatorio:
Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l’Edilizia:
Accerta direttamente:
  • Verifica che, riguardo all’’abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l’abuso commesso, con l’ottenimento del titolo abilitativo.
  • Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l’illecito può ottenere la compatibilità ambientale.
  • Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall’art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall’art. 44/c DPR n. 380/01).
  • Comunica al Soprintendente l’illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):
  • Per la demolizione e rimessa in pristino.
  • Per la demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei trasgressori.
Nel caso che l’abuso ottenga la compatibilità paesaggistica:
  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04).
  • Comunica il rilascio dell’attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).
Nel caso negativo, o nell’ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta:
  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d’inosservanza:
    • Irroga anche la sanzione pecuniaria (di €. 20.000, solo se l’abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all’art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione d’ufficio, a spese dei trasgressori.
  • Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, trova applicazione la sanzione penale).
Riceve dalla polizia giudiziaria il rapporto:
  • Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).
Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l’abuso
In assenza del titolo, (in difformità - totale e parziale - o con varianti essenziali) predispone:
  • RAPPORTO, contenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere:
    • Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) - Alla Regione, (o altro ente delegato). (Nella regione Emilia R. anche al Soprintendente) (Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente NON è delegato, il RAPPORTO (PROCESSO verbale) va trasmesso successivamente anche all’organo regionale, dirigente sismico, o altra istituzione, come il Genio Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome del PM titolare).
  • NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica (per il reato di cui art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 - art. 44/c DPR n. 380/2004), comprendente:
    • I nomi dei responsabili, (con l’identificazione e elezione di domicilio).
    • Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo - (Con documentazione fotografica e planimetrica parte integrante del medesimo verbale).
  • Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa.
ATTENZIONE! Nell'informativa di reato è necessario indicare, fra l’altro:
  • La data di ultimazione dei lavori, (ovviamente se i lavori NON sono in corso).
  • I nomi: del dirigente, (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell’operatore (che ha realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, (anche se non è corresponsabile, per conoscenza).
  • La dichiarazione che la P. G. ha verificato l’abuso presso l’ufficio tecnico, (es.: l’assenza del titolo, la difformità, la presenza di vincoli, ecc.).
Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:
  • SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore, (dell’intera opera o solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.).
Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:
  • Che non è stata richiesta o che l’abuso non ha la ottenuto la compatibilità paesaggistica - ambientale e quindi non è possibile l’accertamento di conformità (sanatoria): la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché trova applicazione la sanzione penale ai sensi dall’art. 181 c. 1 - del D. Lgs. n. 42/04).
Ovvero:
  • Che l’abuso segnalato con il rapporto HA ottenuto la compatibilità paesaggistica - ambientale: la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).
Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata” (Trova applicazione l’art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica “semplificata”, (indicati nella tabella “B”) realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.

Nel particolare:
  • Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)
Ovvero:
  • Per l’impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
  • Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Nel caso venga rilasciato l’attestato di compatibilità
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.  L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D. Lgs. n. 42/04). L’azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l’informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell’avvenuto rilascio dell’attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all’estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l’attestato di compatibilità
In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/04)

INTERVENTI GIÀ LIBERI DA TEMPO 
NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA)
(Escluso gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017. (All. “B”) soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata”).
Normativa: Art. 149 D. Lgs. n. 42/04

Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica – ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):
  • Manutenzione ordinaria.
  • Manutenzione straordinaria.
  • Revisione degli impianti (con manutenzione straordinaria).
  • Opere interne alle costruzioni (con manutenzione straordinaria)
  • Consolidamento statico.
  • Restauro e risanamento conservativo.
  • Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale (che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio).
  • Taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia. (Indicati dall’art. 142 c1/a D Lgs. n. 42/04).
  • L’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. (Legge “Sblocca Italia”, n. 164/14).
Titolo abilitativo edilizio
Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale).

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           (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/07/2012);

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Dichiarazione di smaltimento rifiuti edili.
Modello Istat residenziale.
Modello Istat non residenziale.
Richiesta Accesso agli atti.


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Calcolo Contributo di Costruzione

Delibera di Giunta Comunale n. 36 del  29/11/2006 - Aggiornamento tabelle oneri di urbanizzazione.
Delibera di Giunta Comunale n. 80 dell'11/11/2011 - Aggiornamento costo di Costruzione.

Foglio di calcolo del contributo di costruzione. (formato Excel)


        

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