lunedì 25 giugno 2018

Gestione terre e rocce da scavo. Decreto 120 del 13/06/2017.

Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti e non come rifiuti, è stato oggetto nell'ultimo decennio di numerosi interventi normativi (dalle “legge Lunardi” alle diverse versioni dell’art. 186 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), fino ad arrivare nel 2012 alla pubblicazione di un apposito regolamento con il D.M. 161/2012.
Neanche questo regolamento però riusciva a coprire tutte le casistiche, in quanto non era chiara la sua applicabilità ai piccoli cantieri (< 6.000 mc), per i quali il comma 7 dell’art. 266 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevedeva una specifica normativa semplificata.
Nel 2013 perciò il legislatore tornava sulla materia, prima attraverso la pubblicazione del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 e, pochi giorni dopo, con la conversione del decreto legge n° 43/2013, con modifiche, nella legge n° 71/2013. Infine, con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, la normativa in materia cambiava nuovamente, in quanto l’art. 41bis, abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06), definiva delle nuove modalità operative, rimaste in vigore fino ad agosto 2017.
Ora, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della legge 164/2014, di conversione con modifiche del decreto legge 133/2014 cd Sblocca Italia,  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del 07-08-2017 il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, con entrata in vigore il 22 agosto 2017. Tale Decreto sostituisce e riunisce in un’unica normativa tutta la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, pur introducendo alcune novità, mantiene sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente, distinguendo due diverse casistiche:
  • applicazione (come previsto dal Capo II della norma, dall’art. 8 all’art. 19) di una procedura simile a quella prevista dal Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m3, anche se il Piano di Utilizzo non richiede più una autorizzazione esplicita;
  • applicazione di una procedura semplificata, simile a quella dell’ex art. 41bis, per tutti i cantieri inferiori a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione  (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del D.P.R.
Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'autorità competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del D.P.R.
Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all'Allegato 7 del D.P.R.

Modulistica

Punti di attenzione
I soggetti titolati a presentare la dichiarazione sono UNICAMENTE:
Per i cantieri > 6.000 mc sottoposti a VIA o AIA:
  • Il Piano di Utilizzo è presentato dal Proponente (soggetto che presenta il piano di utilizzo); l’Allegata dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o dalla persona fisica proponente l’opera.

Per i cantieri > 6.000 mc non sottoposti a VIA o AIA e per i cantieri < 6.000 mc:
  • La dichiarazione è presentata dal produttore (soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo) e quindi va firmata dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che si configura come produttore.

La dichiarazione per essere valida deve contenere TUTTI i dati obbligatori richiesti dal D.P.R. 13 giugno 2017, con particolare riferimento alla fotocopia del documento di identità. La dichiarazione dovrà inoltre essere integrata e completata con le informazioni indicate nello schema di dichiarazione riportato nel sito ufficiale di Arpa Piemonte e corrispondente a quello contenuto in Allegato 6 al D.P.R. (anagrafiche, dati autorizzativi sui siti di produzione e riutilizzo, quantità previste, tempi, ecc). Una dichiarazione incompleta non è ritenuta valida: il dichiarante si troverebbe così a movimentare rifiuti e non sottoprodotti, con le relative conseguenze sanzionatorie di carattere penale e amministrativo.
Per i cantieri di grandi dimensioni (> 6.000 mc) sottoposti a VIA o AIA,  il Piano di Utilizzo e la Dichiarazione devono essere presentati prima della conclusione del procedimento (art. 9, comma 1).
Per i cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc) o per quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, la Dichiarazione va presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo (art. 21, comma 1).
Il proponente/produttore si assume la responsabilità anche penale di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in fase di eventuali controlli. Evidentemente una certificazione analitica che attesti la qualità del materiale è un valido supporto a quanto dichiarato.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, per qualsiasi tipologia di cantieri, il produttore o l’esecutore devono presentare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R. ed inviata entro i termini di validità del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di cui all’art. 21.
LA MODULISTICA (da http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-1/modulistica)





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