domenica 19 novembre 2017

Consiglio regionale: approvate le modifiche al regolamento edilizio tipo



Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge di modifica agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 11/2017 ‘Regolamento edilizio – Tipo’.


Le innovazioni introdotte intervengono in particolare sulla efficacia temporale dell’adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni allo schema di regolamento edilizio-tipo che deve avere luogo entro il 31 dicembre 2017. Inoltre dal testo sono stati abrogati i poteri sostituivi affidati al responsabile della struttura tecnica comunale. Pertanto il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo.

Il regolamento edilizio tipo nazionale si riferisce all’Intesa della Conferenza Unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016
Ricordiamo che le 42 definizioni uniformi (contenute nell’Allegato A al regolamento), trattano in pratica tutte quelle comuni, dalla "superficie netta" alla “superficie utile”, dal “soppalco” alla “sagoma”, oppure anche solo “l’altezza dell'edificio”.
L’Allegato B elenca invece 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia: nel nuovo regolamento comunale, in ogni caso, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'Allegato B.
Il regolamento edilizio tipo si articola pertanto in due parti:
  • Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia;
  • Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.
Tra i principi generali, sono compresi la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.
Le disposizioni regolamentari comunali contengono invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. In ogni caso, gli da perseguire riguardano semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.
Tempistiche e recepimento
La Regioni avevano 180 giorni (termine massimo, scadenza 18 aprile 2017) per adeguarsi al regolamento: in caso di recepimento, il Comune è a sua volta obbligato ad adottarlo entro i successivi 180 giorni. In assenza di recepimento ufficiale, scaduti i 180 giorni, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) “trovano diretta applicazione”.
Se invece le regioni non si adeguano entro la scadenza - ma non sono previste sanzioni - il Comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo. E, in ogni caso, Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente.
La situazione attuale
La Regione Puglia ha provveduto a dare attuazione alla norma con DGR dell’aprile 2017, n. 554 – DGR 4 maggio 2017 n. 648 e successivamente la legge 11/2017.
Tutte le Regioni hanno previsto il termine massimo di 180 giorni per il recepimento a livello comunale. Alcune, come previsto dall’Intesa, hanno individuato le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali e fornito alcune indicazioni tecniche ai fini di una corretta interpretazione (es. Liguria) oppure chiarito alcuni aspetti con i contenuti di determinati atti regionali (es. Lazio). Ognuna, inoltre, ha previsto uno specifico regime transitorio.
Tutti i contenuti relativi alle delibere regionali di recepimento del regolamento edilizio unico sono riportate nell'aggiornamento (ottobre 2017)  del Dossier Ance “Regolamento edilizio unico" che contiene anche una tabella di raffronto tra le diverse Regioni (aggiornamento ottobre 2017).

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