giovedì 23 novembre 2017

Piano Casa: il Consiglio Regionale Pugliese proroga a tutto il 2018 con importanti novità



È stato prorogato al 31 dicembre del 2018 il termine per la presentazione delle istanze relative al Piano Casa, che riconosce premi pari al 20% della volumetria esistente (comunque per non oltre 300 metri cubi) nel caso di ampliamenti e del 35% nel caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che gli interventi siano realizzati secondo precisi criteri di edilizia sostenibile.



Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all'unanimità la proposta di legge di modifica del Piano Casa (“Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" Legge Regionale  n. 14 del 30/07/2009.

In particolare, la norma, oltre a prorogare il termine di applicabilità delle misure a tutto il 2018, ammette al beneficio dei premi volumetrici gli interventi che riguardino edifici esistenti alla data del 1° agosto 2017.

Modificato anche la richiamata legge 14/2009 nella parte riguardante gli interventi di ricostruzione con riferimento alle altezze massime, alle distanze ed alle sagome planimetriche. 

Ulteriore novità è costituita dalla possibilità concessa ai proprietari di immobili di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici rientrati nella zona territoriale di “tipo A”, alle stesse condizioni strutturali previste dalla legislazione regionale.

E' stata prorogata, inoltre, anche l’efficacia delle misure previste dalla Legge Regionale n. 33 del 26/11/2007 che disciplina gli interventi finalizzati al recupero delle volumetrie dei sottotetti (ad uso residenziale), nonché di porticati e locali seminterrati (residenziale, terziario e/o commerciale) e interrati (terziario e/o commerciale). Tali interventi saranno possibili infatti sugli edifici legittimamente realizzati al 30 giugno 2017 (anziché 30 giugno 2016, come precedentemente previsto). 

Con la norma si rende possibile recuperare i locali seminterrati e interrati al fine di destinarli, oltre che a uso terziario e/o commerciale (come sinora previsto), anche a usi strettamente connessi con le residenze, compresi gli esercizi di vicinato, i laboratori per arti e mestieri e per imprese artigiane dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.

Semplificazione degli interventi edilizi

La legge modifica altre importanti leggi regionali. Allineandosi con le novità introdotte dal Dlgs 222/2016 sostituisce i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) e al certificato di agibilità, ora non più previsti, rispettivamente con la SCIA alternativa al permesso di costruire e la Segnalazione Certificata di agibilità.

Inoltre, regola i controlli da parte dei Comuni stabilendo che questi, in alternativa al controllo sistematico di tutte le CILA (Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate) e le Segnalazioni certificate di agibilità, possano effettuare controlli a campione, accompagnati da sopralluoghi e ispezioni, in una quota non inferiore al 20% delle comunicazioni e segnalazioni complessivamente presentate.

La norma disciplina anche il regime autorizzativo per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili o di singole unità, distinguendo tra mutamenti rilevanti e mutamenti non rilevanti. Si prevede che i primi siano realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa allo stesso permesso, a seconda della tipologia dell’intervento mentre i secondi siano soggetti a semplice SCIA.

I Comuni potranno prevedere, inoltre, limitazioni a tali interventi in presenza di esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.

Infine, il provvedimenti riordina i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche: gli interventi che prevedono aumenti di volumetrie e superficie potranno essere realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa al permesso di costruire, mentre gli interventi che non comportano incrementi volumetrici, saranno realizzabili senza alcun titolo (in regime di edilizia libera) o con CILA, nell’ipotesi in cui siano previste la realizzazione di ascensori esterni o modifiche della sagoma dell’edificio.