domenica 12 novembre 2017

PICCOLI COMUNI - Pubblicato sulla G.U. del 2 novembre il testo della Legge n. 158



Sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 2 novembre è stata pubblicata la legge n.158, approvata lo scorso 6 ottobre, relativa al sostegno ed alla valorizzazione dei piccoli Comuni recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".



La legge, vigente al 17 novembre 2017, ha lo scopo di promuovere e favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La legge si compone di 17 articoli:
Art. 1. (Finalità e definizioni) - che definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
Art. 2. (Attività e servizi) - che reca disposizioni in materia di attività e servizi.
Art. 3. (Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni) - che istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale.
Art. 4. (Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi) - concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati.
Art. 5. (Misure per il contrasto dell’abbandono di immobili nei piccoli comuni) - prevede misure volte alla riqualificazione di immobili.
Art. 6. (Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali) - consente la stipula di intese per l'acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.
Art. 7. (Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose) - prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali delle confessioni religiose.
Art. 8. (Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government) - detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga.
Art. 9. (Disposizioni relative ai servizi postali e all’effettuazione di pagamenti) - contiene disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti.
Art. 10. (Diffusione della stampa quotidiana) - volto a garantire la distribuzione dei quotidiani.
Art. 11. (Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile) - riguarda il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta.
Art. 12. (Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile) - riguarda la realizzazione di mercati agricoli per la vendita diretta.
Art. 13. (Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane) - riguarda le politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane.
Art. 14. (Iniziative per la promozione cinematografica) - contiene iniziative finalizzate alla promozione cinematografica, anche quale strumento di valorizzazione turistica.
Art. 15. (Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane) - prevede la predisposizione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane.
Art. 16. (Clausola di invarianza finanziaria) - contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Art. 17. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) - reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.

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