domenica 14 gennaio 2018

Art. 22 del D.Lvo 50/2016 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. A giorni il Decreto.



1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

In Sintesi:

L’art. 22 del D. Leg.vo 50/2016, al comma 1 richiede, per determinate opere, la pubblicazione sul profilo del committente:
  • dello studio di fattibilità;
  • degli esiti della relativa consultazione pubblica comprensivi di verbali e documentazione complementare e prodromica;
Al comma 2, rimanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il dettaglio dei tipi di opere per cui è obbligatoria la procedura, modalità, termini, ecc;
Al comma 3, chiarisce che sull'opera va attivato il dibattito pubblico;
Al comma 4, che il dibattito e la procedura sono raccolte e valutate per la predisposizione delle ulteriori fasi di progettazione.
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CHE COSA È IL DIBATTITO PUBBLICO
Trattasi di un procedimento di informazione e confronto finalizzato a garantire la più ampia partecipazione dei soggetti portatori di interessi nei processi di approvazione dei progetti (si pensi a grandi opere infrastrutturali aventi rilevante impatto sull'ambiente, sul territorio e sulla vita sociale, al fine di migliorare la qualità della progettazione e l’efficacia delle decisioni pubbliche)

PER QUALI OPERE SI SVOLGE IL DIBATTITO PUBBLICO
Lo dirà il decreto Ministeriale. Per tali opere sarà obbligatorio. In altri casi, e per altre opere, rappresenta un elemento premiante per candidature di progettazioni a finanziamenti pubblici. E' ovvio che è necessario nella fase successiva al progetto di fattibilità e precedente alle ulteriori fasi di progettazione che dovranno tenerne conto. Le amministrazioni potranno indire, in ogni caso, su propria iniziativa il dibattito pubblico quando rilevino l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull'ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio.
OPERE ESCLUSE
E' da ritenere che saranno escluse dall'obbligo del dibattito pubblico una serie di opere che per motivazioni oggettive  non ne possono essere interessate (somma urgenza, difesa del suolo, manutenzioni).

QUANDO SI APRE IL DIBATTITO PUBBLICO
Il dibattito pubblico si apre nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità oppure del documento di fattibilità delle alternative progettuali. In ogni caso esso non può svolgersi oltre l’avvio della progettazione definitiva.

DURATA DEL DIBATTITO PUBBLICO
Sarà stabilita nel Decreto Ministeriale -  L’intenzione di avviare il procedimento di dibattito pubblico è notificata dall'amministrazione aggiudicatatrice o dall'ente aggiudicatore alla Commissione, nonché alle amministrazioni territoriali interessate. Contestualmente è attivata la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO
Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti. L'obbiettivo è raccogliere proposte, opinioni di cittadini, associazioni, istituzioni.

IL COORDINATORE DEL DIBATTITO PUBBLICO: CHI È, COSA FA E COME SI SCEGLIE
Il dibattito pubblico è gestito da una figura indipendente che svolge il proprio compito in autonomia ed è individuato - qualora le attività a lui demandate si configurino come appalto di servizi - con le procedure di cui al D.Lvo 50/2016. Al fine di individuare una figura neutra rispetto all'opera ed agli interessi è opportuno che la stessa non faccia parte del territorio interessato.

CONCLUSIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO
Il procedimento si conclude con la presentazione, da parte del coordinatore, della relazione conclusiva sull'andamento della procedura.

Vedi: bozza Decreto.


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