OGGETTO:
Sponsorizzazione di beni culturali – articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – articoli 19 , 24 e 151 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Premessa.
- Rinvio per le nozioni generali alle Linee guida di cui al d.m. 19 dicembre 2012. pubblicate nella G. U. 12 marzo 2013, n. 60.
- La semplificazione (in sintesi).
- Proposta di sponsorizzazione; vaglio preliminare e favor per l’accoglimento.
- La pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale.
- La ricerca di sponsor di iniziativa pubblica.
- Scelta dello sponsor.
- Stipula del contratto di sponsorizzazione.
- La disciplina di cui all'articolo 151.
- Modalità contabili e regime fiscale (cenni).
- Le forme speciali di partenariato pubblico-privato nel campo dei beni culturali.
- Sponsorizzazione di servizi di ingegneria ed architettura.
1. Premessa
Il
nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) ha
profondamente semplificato e facilitato l’acquisizione di sponsor
per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, in
attuazione di uno specifico criterio direttivo contenuto nella legge
delega.
La
scelta del legislatore delegato mira a completare l’intervento
normativo di razionalizzazione e potenziamento della contribuzione
dei privati al sostegno dei costi della conservazione e della
gestione del patrimonio culturale già avviato con l’introduzione
del credito d’imposta per il mecenatismo (così detto “artbonus”: d.l. n. 83 del 2014, che riguarda essenzialmente le elargizioni liberali proprie soprattutto del terzo settore - persone giuridiche prive di fini di lucro, ONLUS – e delle persone fisiche).
La
nuova norma del 2016 aggiunge a tale misura del 2014 una forte
facilitazione per quello che rappresenta lo strumento tipico e
privilegiato di intervento e di compartecipazione delle imprese
profit, ossia la sponsorizzazione, nelle sue due versioni, quella
avente a oggetto una contribuzione in danaro "economica" e quella così detta
“tecnica” (nella quale l’impresa sponsor realizza a sua cura e
spese l’intervento, per esempio un restauro, oggetto di
sponsorizzazione).
La
riforma del 2016 mira a superare le note difficoltà operative
incontrate dalle amministrazioni e dai privati nell'applicazione della procedura introdotta nel 2012 dall'articolo 20 del d.l. 9
febbraio 2012, n. 5 (che aveva aggiunto l’articolo 199-bis del
previgente codice degli appalti pubblici), procedura rivelatasi
troppo complessa e poco gradita agli operatori.
2 Rinvio per le nozioni generali alle Linee guida di cui al d.m. 19 dicembre 2012. pubblicate nella G. U. 12 marzo 2013, n. 60.
Il
documento si concentrerà soprattutto sulle principali novità
procedurali introdotte dalla nuova disciplina, rinviandosi, per ogni
altra analisi di carattere generale (sulla nozione di
sponsorizzazione, sulle principali caratteristiche di tale contratto,
sulla sua distinzione rispetto al mecenatismo e alle elargizioni
liberali nonché rispetto ad altre figure contrattuali affini, sul
suo frequente inserimento all’interno di operazioni economiche
complesse caratterizzate dalla combinazione di diverse cause
negoziali, sull’ambito e sulle modalità applicative dell’articolo
120 del codice dei beni culturali etc.) alle Linee guida approvate
con decreto ministeriale del 19 dicembre 2012, recante Approvazione
delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di
beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate, adottate in
attuazione dell’articolo 60, comma 1, del citato d.l. n. 5 del
2012, pubblicate nella G. U. 12 marzo 2013, n. 60, da considerarsi
per tali parti – nei limiti qui di seguito specificati – tuttora
vigenti, valide ed efficaci. Per l’approfondimento di tali
argomenti generali si rinvia pertanto all’ampia trattazione
contenuta nelle seguenti sezioni delle suddette Linee guida del 2012:
“Premessa: I. l Nozione; I.3 Ipotesi applicative particolari della
sponsorizzazione di beni culturali e distinzione rispetto a figure
affini. - I.3.1 Distinzione rispetto alle erogazioni liberali. -
I.3.2 Distinzione rispetto ai rapporti di partenariato con i soggetti
del terzo settore. - I.3.3 L'adozione di un monumento. - I.3.4
Distinzione rispetto
al project financing. - 1.3.5 Contratti di concessione di spazi
pubblicitari. - 1.3.6 Le modalità di realizzazione di eventi
espositivi presso istituti e luoghi della cultura; II.4.
L'intermediazione nella ricerca di mecenati o sponsor e nella vendita
di spazi pubblicitari; III. Linee guida attuative dell'articolo 120
del Codice dei beni culturali e del paesaggio; lV. Manifesti e
cartelli pubblicitari”. Tale documento conserva in particolare la
sua validità in relazione alle “norme tecniche”, aventi
carattere precettivo per gli uffici, elaborate con riferimento
all’articolo 120 del codice di settore, rimasto invariato, per i
profili inerenti la compatibilità dell’istituto con l’interesse
culturale del bene, nonché i requisiti richiesti alle imprese
chiamate a intervenire sui beni stessi.
3 La semplificazione (in sintesi).
Il
nuovo codice dei contratti pubblici disciplina la sponsorizzazione in
generale all’articolo 19 e, per quanto concerne nello specifico i
beni culturali, all’articolo 151.
L’articolo
19 conferma la soglia dei 40.000 euro, al di sotto della quale
nessuna particolare formalità è richiesta nella scelta dello
sponsor. Prevede, in caso di importi superiori, che l’affidamento
dei contratti di sponsorizzazione “pura” (mediante erogazione di
denaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del
pagamento dei corrispettivi dovuti, ossia altre ipotesi di
successione a titolo particolare nel debito) sia soggetta unicamente
alla previa pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione, per almeno trenta giorni, di un apposito
avviso di ricerca di sponsor, oppure di avvenuto ricevimento di una
proposta di sponsorizzazione, al quale si accompagna l’indicazione
sintetica del contenuto negoziale.
Trascorso
il termine l’amministrazione può procedere alla stipula del
contratto nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di
trattamento fra gli operatori che hanno manifestato interesse, fermo
restando il disposto dell’articolo 80 del codice degli appalti in
ordine alla verifica del possesso, da parte dello sponsor, dei
requisiti generali “morali” costituenti condizione generale per
stipulare con la pubblica amministrazione. La stazione appaltante
dovrà dunque verificare che non ricorrano i motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 prima di procedere alla definizione del
contratto di sponsorizzazione.
Il
nuovo codice ammette dunque l’iniziativa dello sponsor, a
prescindere da atti di programmazione o preparatori
dell’amministrazione. Lo sponsor privato può indicare direttamente
di sua iniziativa il contenuto della sponsorizzazione, anche con
riferimento al bene culturale, all'intervento da realizzare e all'entità del finanziamento. Resta tuttavia fermo e sempre
possibile lo svolgimento di un ruolo “attivo”
dell’amministrazione nella ricerca di sponsor, che potrà anche
basarsi su (e confluire ne) gli atti programmatori, disciplinati dall'articolo 21, il quale introduce, accanto alla tradizionale
programmazione triennale dei lavori (per importi pari o superiori a
100.000 euro), quella biennale degli acquisti di beni e servizi (per
importi pari o superiori a 40.000 euro), con relativo aggiornamento
annuale.
Il
comma 2 dell’articolo 19 precisa che nel caso di sponsorizzazione
“tecnica”, ipotesi in cui lo sponsor intenda realizzare lavori,
servizi o forniture a sua cura e spese, non si applica la normativa
sui contratti pubblici a eccezione della necessità di garantire la
qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
Benché
la norma non lo indichi con precisione, si ritiene che la stessa
procedura semplificata (di cui al comma l) prevista per la
sponsorizzazione pura sia applicabile anche alla sponsorizzazione
tecnica, ferma restando la necessità di avvalersi di personale
qualificato, oltre che in possesso dei requisiti soggettivi e morali
richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione. La norma
scioglie inoltre il precedente dubbio interpretativo in merito all'applicabilità della procedura anche alle sponsorizzazioni di
servizi e forniture non strumentali a lavori, sempre al di sopra
della soglia di 40.000 euro.
4.
Proposta di sponsorizzazione; vaglio preliminare e favor per
l’accoglimento.
La
proposta di sponsorizzazione non determina ex se un obbligo di
pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell'Ente. L’amministrazione
dovrà, prima di procedere alla pubblicazione, vagliare attentamente
l’ammissibilità e la convenienza per l’interesse pubblico della
proposta, ancorché con un approccio naturalmente aperto e favorevole
a definire in senso positivo l’esito di questo vaglio preventivo di
ammissibilità. Per regola generale qualsiasi proposta libera di un
privato, ancorché in tesi “vantaggiosa”, non vincola per se
stessa l’amministrazione ad avviare come conseguenza immediata e
diretta un apposito procedimento (nel caso di specie, mediante la
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale), ma postula e
impone sempre un vaglio preventivo di ammissibilità e di
compatibilità rispetto all'assetto giuridico e fattuale proprio
della disciplina dell’interesse pubblico affidato alla competenza
dell’amministrazione medesima. In altri termini, è evidente che
una proposta di sponsorizzazione che si presenti manifestamente inaccettabile (per l’entità irrisoria della somma
proposta, rispetto al costo dell’intervento, oppure per la palese
incompatibilità del tipo di “uso” pubblicitario del monumento
proposto dal candidato sponsor) potrà senz'altro essere archiviata
senza alcun vincolo di dare corso al procedimento, salvo l’obbligo
di dare una mera “risposta di cortesia” al proponente (in
ossequio alla previsione del secondo periodo del comma i
dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, comma aggiunto
dall'articolo 1, comma 38, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in
base al quale, se ravvisano la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le
pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo).
Prima
di dichiarare inammissibile una proposta di sponsorizzazione
l’amministrazione deve tuttavia compiere ogni sforzo ragionevole e
proporzionato, anche mediante un’apposita interlocuzione con il
privato proponente, per porre rimedio alle lacune e carenze della
proposta medesima che appaiano rimediabili. Nell'ambito di questo
primo vaglio di proponibilità e di ammissibilità, l’amministrazione
potrà e dovrà comunque procedere a una prima interlocuzione (anche
informale) con il proponente, in una logica di così detto “soccorso
istruttorio” (arg. ex articolo 2, comma 7, l. n. 241 del 1990),
allorquando la proposta appaia lacunosa, ma suscettibile di utili
chiarimenti e integrazioni, al fine (per l’appunto) di sollecitare
al privato proponente la presentazione, entro un termine congruo e
perentorio, di chiarimenti e integrazioni dell’offerta tali da
renderla procedibile, al fine di poter giungere alla fase di
pubblicazione sul sito istituzionale. Tale soccorso istruttorio
deriva dal favor per l’ammissibilità della sponsorizzazione, che
deve sempre ispirare tale esame preliminare, atteso che il “rifiuto”
di una contribuzione a favore dell’amministrazione deve essere più
che congruamente motivato su solide e inattaccabili ragioni
oggettive, pena il rischio evidente di responsabilità anche erariale
a carico del funzionario responsabile del procedimento e del titolare
dell’organo a cui compete la decisione. L’amministrazione
procede, prima della pubblicazione, all'accertamento dell’idoneità
del futuro contratto a soddisfare le esigenze di tutela e
valorizzazione del bene culturale, potendo proporre eventuali
modifiche contrattuali sulla base di valutazioni di opportunità e
convenienza, anche secondo la logica delle trattative contrattuali,
intese quali fase preliminare rispetto alla formazione del contratto,
volte a predefinire con una certa completezza il contenuto
contrattuale.
La
valutazione di compatibilità tecnica della proposta di
sponsorizzazione con le esigenze della tutela è rimessa all'amministrazione e costituisce espressione della generale
discrezionalità tecnica. La pubblicazione avrà quindi a
oggetto una proposta condivisa dall'amministrazione, ossia reputata
fattibile e in linea con i dettami dell’articolo 120 del codice dei
beni culturali e del paesaggio. E’ appena il caso di precisare che
anche in tale valutazione preliminare l’amministrazione dovrà
essere orientata verso un ragionevole favor di ammissibilità della
proposta, atteso che una sua ingiustificata archiviazione, non
sorretta da una solida e stringente motivazione, potrebbe tradursi in
responsabilità per danno erariale da mancato introito per
l’amministrazione.
5.
La pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale.
Una
volta definita e acquisita, nei modi e nei termini suddetti, una
proposta dotata di requisiti minimi di proponibilità e
ammissibilità, l’amministrazione potrà dunque procedere alla
pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito istituzionale. Si
riporta a tal fine qui a seguire una bozza di apposito modello di avviso,
ispirato a criteri di massima semplificazione ed essenzialità, in
linea con lo spirito e la ratio della riforma del 2016.
6.
La ricerca di sponsor di iniziativa pubblica.
Come
si è già avuto modo di accennare supra, nulla vieta, nella nuova
disciplina, che l’amministrazione si faccia parte diligente e, nell'ambito di una sana e intelligente programmazione razionale
delle proprie funzioni di tutela, provveda a stilare un elenco di
possibili siti ovvero beni da sponsorizzare rispetto ai quali ricercare sponsor
privati. In tal caso l’amministrazione dovrà predefinire,
unilateralmente, il contenuto dell’avviso da pubblicare,
provvedendo a individuare i contenuti dell’iniziativa e
l’associazione promozionale offerta in cambio del contributo
richiesto (salva la possibile negoziazione successiva, che ben
potrebbe portare ad affinamenti e modifiche della proposta iniziale,
come è fisiologico nelle trattative contrattuali). E’ però
necessario che l’amministrazione fornisca, nel suo avviso, almeno
gli elementi essenziali tali da consentire al potenziale sponsor
offerente di avere un’idea chiara e precisa di quale sia l’oggetto
dell’intervento, il suo costo stimato e la “controprestazione”
attesa, in termini di ritorno di immagine e pubblicitario. A tal fine
l’amministrazione ben potrà di propria iniziativa provvedere a
pubblicare sul sito istituzionale un apposito avviso nel quale sia
manifestata la propria esigenza di sponsorizzazione (sia in danaro "economica" che “tecnica”, ad esempio per la fornitura del servizio calore,
della climatizzazione, dell’illuminazione etc.) e siano indicati i
beni interessati e le condizioni di massima –
negoziabili
– delle reciproche prestazioni e controprestazioni.
La
scelta della tipologia di sponsorizzazione a cui ricorrere è rimessa all'amministrazione, in considerazione di diversi fattori. In
particolare, la sponsorizzazione pura può apparire più appetibile
per le imprese chiamate a proporre offerte puramente economiche, ma
lascia una serie di oneri in capo all'amministrazione, che rimane
responsabile dell’elaborazione della fase progettuale e della
intrapresa delle successive procedure di evidenza pubblica volte alla
scelta del soggetto a cui affidare l’esecuzione tecnica degli
interventi. Viceversa la sponsorizzazione tecnica consente allo
sponsor di scegliere in piena autonomia il soggetto esecutore (che
deve tuttavia possedere la necessaria qualificazione per intervenire
su beni culturali) e senza necessità, ovviamente, di ricorrere alla
gara, residuando all'amministrazione un ruolo di vigilanza.
Appare
peraltro opportuno che l’amministrazione, quando prende
l’iniziativa di ricercare lo sponsor, oltre a considerare il costo
specifico dell’intervento da sponsorizzare, tenga conto anche del
valore del ritorno pubblicitario offerto come controprestazione. Tale
valutazione, necessariamente legata alle caratteristiche del bene da
sponsorizzare (conoscibilità, posizione, fruizione etc) è lasciata
alla discrezionalità tecnico-amministrativa dell’amministrazione,
che potrà far riferimento anche a procedure analoghe svoltesi in
precedenza.
In
ogni caso, nella redazione di tali avvisi si richiama la necessità
di semplificare il più possibile l’iter procedimentale, anche al
fine di non scoraggiare eventuali soggetti interessati.
7.
Scelta dello sponsor.
Nella
fase di scelta dell’operatore, l’amministrazione è tenuta
esclusivamente ad adempiere ai suoi doveri di pubblicazione della
pervenuta proposta e non è tenuta a dar corso a una procedura
competitiva.
Se
non pervengono altre proposte concorrenti nel termine di
pubblicazione dell’avviso, una volta decorso detto termine
l’amministrazione può senz'altro procedere alla stipula del
contratto di sponsorizzazione con l’impresa proponente, nei termini
e nei modi di cui al successivo paragrafo, Solo nel caso in cui,
durante il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso,
pervengano rituali offerte in aumento, migliorative di quella
iniziale, l’amministrazione dovrà procedere a un minimo confronto
concorrenziale tra di esse, sia pure senza rigorose formalità, al
fine di non ledere il principio di parità di trattamento, di non
discriminazione e di trasparenza tra gli operatori, in ossequio ai
noti principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, e
di non introdurre barriere di ingresso al mercato. Tale confronto
concorrenziale potrà esaurirsi e risolversi nella fissazione di un
termine ulteriore, ad esempio di quindici giorni, per presentare
offerte in aumento, con la condizione che la sponsorizzazione sarà
stipulata con l’impresa che avrà offerto la somma maggiore, con
esclusione di qualsivoglia valutazione discrezionale e opinabile da
parte dell'amministrazione (dovendosi escludere a priori, per ragioni
di semplificazione, di trasparenza e di prevenzione di inutile
contenzioso, ogni rilevanza e apprezzamento di elementi di
valutazione della proposta non consistenti in parametri quantitativi
e aritmetici). A seguito dei rilanci, potrebbe ben verificarsi che
l’importo (finale) della sponsorizzazione risulti maggiore rispetto
al fabbisogno stimato per lo specifico intervento da sponsorizzare;
in tale evenienza la maggior somma resterà vincolata alla futura
conservazione programmata del bene. Nel caso di sponsorizzazione
“pura” (di danaro)
deve escludersi anche la possibilità che l’offerta migliorativa
del competitor che abbia risposto all’avviso possa valutarsi e
misurarsi in termini di “minore” ritorno pubblicitario richiesto
(ad esempio, minore superficie dei ponteggi allestiti per il restauro
del bene occupati da immagini pubblicitarie). Tale esclusione si
impone per evitare che il rispetto del principio (“negativo”) di
pubblicità, trasparenza e non discriminazione trasmodi in un obbligo
(“positivo”) di effettuare una gara vera e propria tra le diverse
imprese in competizione, con aggravi in termini di esame tecnico
comparativo delle offerte. Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica
(fornitura di beni e servizi o realizzazione dei lavori di restauro
non solo “a spese”, ma anche “a cura” dello sponsor) potrà
ammettersi – per quanto strettamente indispensabile – una
valutazione comparativa tecnica dei contenuti delle offerte poste a
raffronto, quella originaria del primo proponente e quella o quelle
successive, presentate da altri candidati sponsor “tecnici” a
seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul sito. In tale evenienza, ferma restando la natura negoziata di
tale fase concorsuale successiva, e quindi la possibilità di
interlocuzioni dirette, anche se ispirate a criteri di trasparenza e
non discriminazione (e, dunque, alla rigorosa osservanza della par
condicio tra i concorrenti), sarà possibile un apprezzamento
tecnico-discrezionale (non vincolato a parametri puramente numerici e
quantitativi) esteso a profili ed elementi di valutazione di tipo
qualitativo, sempre con esclusivo riferimento al progettato
intervento sul bene culturale realizzato a cura e spese dallo
sponsor, mentre devono restare sostanzialmente ininfluenti al fine
della valutazione delle offerte e quindi della scelta dello sponsor
gli aspetti relativi alle modalità promozionali.
8.
Stipula del contratto di sponsorizzazione.
La
norma prevede che, trascorso il termine di pubblicazione, il
contratto possa essere “liberamente negoziato”, purché nel
rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra
gli operatori interessati, in ossequio al principio dell’autonomia
contrattuale delle parti di cui all'articolo 1322 del codice
civile, trattandosi di un accordo negoziale a formazione progressiva.
E’ evidente che tale “libera negoziabilità” può
legittimamente investire tutte le clausole, i patti e le condizioni
dello stipulando contratto, ma ferma restando la avvenuta
individuazione dello sponsor (l’impresa proponente) e i termini
essenziali del rapporto (se è in linea di massima lecita la
richiesta di una somma maggiore, essa non può che essere lasciata
alla libera volontà dello sponsor, che è vincolato, ovviamente,
solo alla somma originariamente offerta, salvo il caso, esaminato al
paragrafo precedente, del “rilancio” in caso di altre candidature
concorrenti).
Nel
caso della pubblicazione di un avviso (unilaterale) di ricerca di
sponsor da parte della pubblica amministrazione, lo stesso è da
intendersi peraltro, in linea con la prevalente opinione in tema di
natura giuridica del bando (sul versante civilistico della doppia
serie di atti propria delle procedure concorsuali), come invito ad
offrire (ossia come atto di avvio delle trattative, piuttosto che
come proposta contrattuale, qualificazione, questa, che si attaglia
piuttosto alla proposta dello sponsor privato), a valle del quale è
dunque possibile rinegoziare le condizioni accessorie al contratto
(fermo restando il nucleo essenziale del contratto stesso, che non
può essere modificato, pena la vanificazione dell’adempimento di
pubblicità-trasparenza ove si consentisse la stipula, dopo la
pubblicazione dell’avviso, di un contratto radicalmente diverso
rispetto a quello prefigurato, sia pure per grandi linee, nell'avviso pubblicato).
In
entrambi i casi la libera negoziabilità del contenuto contrattuale
va intesa con riferimento agli elementi accidentali del negozio,
ossia quegli elementi che le parti sono libere di apporre attraverso
delle clausole che ne condizionano l'efficacia, il tempo o il modo
dell'adempimento, ferma restando la necessaria riferibilità del
negozio stipulato al contratto pur succintamente descritto
nell’avviso di sponsorizzazione
pubblicato. L’amministrazione non sarebbe pertanto libera di
addivenire alla stipula di un contratto avente un oggetto diverso,
dovendo in tale ipotesi procedere, eventualmente, a una nuova
pubblicazione. Tale conclusione discende anche da ovvi motivi di
gestione della procedura, che potrebbe altrimenti divenire di
difficile definizione, qualora si consentisse, a valle, la piena e
libera modificabilità del contratto ipotizzato a monte.
In
presenza di più manifestazioni d’interesse, la libera
negoziabilità deve inoltre conciliarsi con la parità di trattamento
degli operatori interessati e con il citato principio del
comportamento secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e
nella formazione del contratto.
9.
La disciplina di cui all’articolo 151.
La
disciplina appena esaminata si applica anche, ai sensi dell’articolo151, comma 1:
- ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture relativi a beni culturali;
- ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e luoghi della cultura contemplati dall’articolo 101 del codice di settore (con disposizione innovativa);
In questi ultimi casi
il codice estende la procedura anche a ipotesi che potrebbero non
rientrare strettamente negli interventi o iniziative su beni
culturali, intesi in senso tradizionale, ma che evidentemente possono
suscitare un alto grado di interesse tra gli operatori quanto ad
appetibilità dell’operazione. In
tale seconda accezione, il “sostegno” a istituti o luoghi della
cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici
ecc, anche per la natura dei beneficiari, si distingue dal
tradizionale apporto dello sponsor in denaro, lavori, servizi o
forniture, finalizzato a un determinato intervento, abbracciando
ipotesi dal contenuto più vario finalizzate alla cura in senso ampio
dell’istituto o luogo o di alcune sue peculiari esigenze, quali,
per esempio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con
carattere di periodicità.
La
norma in tal senso assume carattere promozionale e incentivante per
il reperimento di risorse private destinate ad alimentare, in via
concorrente, anche l’attività ordinaria degli istituti o luoghi
prescelti. La nozione di sponsorizzazione viene ampliata ed estesa al
“sostegno”, che può anche comprendere, oltre a interventi di
varia natura, attività culturali connesse al luogo o all'istituto (ad esempio elargizioni periodiche utilizzabili anche per far fronte a spese ordinarie e correnti di funzionamento).
In tali ipotesi, più che un legame tra sponsor e intervento si crea
un legame tra sponsor e istituto (o luogo), analogamente a quanto
avviene con la figura, sviluppatasi nella prassi e che potrebbe ora
trovare un riconoscimento normativo, dell’adozione di un monumento.
Si tratta di ipotesi in cui l’associazione tra lo sponsor e il bene
assume una connotazione piuttosto stringente e destinata a protrarsi
nel tempo, nelle quali il ritorno pubblicitario appare più
consistente e rilevante.
Si
conferma il ruolo di tutela e vigilanza dell’amministrazione in
ordine alla progettazione e alla esecuzione degli interventi,
connesso alla funzione istituzionale attribuita al Ministero dal
legislatore.
L’articolo
151, comma 2, infatti, prevede che “L’amministrazione preposta
alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in
ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”.
10.
Modalità contabili e regime fiscale (cenni).
Si
è detto che la sponsorizzazione pura prevede non solo la dazione di
danaro ma anche l’assunzione del pagamento mediante accollo o altre
modalità. In tali ipotesi lo sponsor si assume il debito
dell’amministrazione nei confronti del/i soggetto/i esecutore/i
dell’intervento sponsorizzato o comunque
provvede al pagamento, senza che vi sia versamento di danaro nei
confronti dell’amministrazione. Si tratta dell’opzione
preferibile nell'ottica di semplificazione della procedura, che
comprende anche gli aspetti contabili.
Nel
caso di dazione di danaro nei confronti dell’amministrazione, che
provvederà a sua volta alla liquidazione del pagamento all’operatore
economico aggiudicatario dell’intervento sponsorizzato, le modalità
di pagamento dovranno conformarsi alle regole di contabilità di
Stato e alle procedure di riassegnazione delle risorse nonché alle
eventuali indicazioni fornite in materia dalla Direzione generale
Bilancio.
Nella
sponsorizzazione tecnica, invece, lo sponsor si obbliga fin dall'origine alla realizzazione dell’intervento a sua cura e
spese, e provvede pertanto direttamente, oltre che alla scelta, anche
alla remunerazione del soggetto esecutore dell’intervento.
Sotto
il profilo del trattamento fiscale, si evidenzia che la Cassazione è
intervenuta anche recentemente (sentenza n. 10914 del 27 maggio 2015)
sulla questione della qualificazione delle spese di sponsorizzazione
quali spese di pubblicità o di rappresentanza, a conferma del
proprio precedente orientamento. La differente qualificazione delle
spese di sponsorizzazione incide sulla deducibilità delle stesse ai
fini delle imposte dirette, ai sensi dell’articolo 108, comma 2,
del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in quanto le spese di pubblicità
sono integralmente deducibili a differenza delle spese di
rappresentanza.
Secondo
la Corte il criterio discretivo tra le spese di rappresentanza e le
spese di pubblicità deve essere individuato nella diversità, anche
strategica, degli obiettivi. Costituiscono, infatti, spese di
rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e
l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di
sviluppo, senza dare luogo all'aspettativa di un incremento delle
vendite, mentre sono spese di pubblicità o di propaganda quelle
erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente
anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti,
marchi e servizi, o comunque al fine diretto dell’incremento delle
vendite.
L’onere
della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti
alla determinazione del reddito d’impresa, compresa la loro
inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di
ricavi, incombe sul contribuente. Tuttavia, si segnala la recente
introduzione, ad opera dell’articolo 7, comma 8, del d.lgs. n. 156
del 2015, del nuovo comma 4-bis dell’articolo 108 TUIR, ove, ai
fini della deducibilità delle spese di cui al comma 2, il
contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria in
ordine alla qualificazione delle spese sostenute.
Si
evidenzia infine che, secondo la richiamata giurisprudenza in
materia, le spese relative a un contratto di sponsorizzazione
stipulato anche in favore di un terzo sono deducibili purché il
contribuente dimostri che sussiste il requisito dell’inerenza. Tale
prova deve consistere sia nella giustificazione della congruità dei
costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma anche e
soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la
propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili
attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo.
11.
Le forme speciali di partenariato pubblico-privato nel campo dei beni
culturali.
A
fini di fruizione e ricerca scientifica applicata alla tutela, si
prevedono infine forme speciali di partenariato con enti e organismi
pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire attività di
conservazione e valorizzazione di beni culturali immobili, mediante
ricorso alle procedure semplificate dianzi descritte (articolo 151,comma 3, del nuovo codice).
La
norma dà in qualche modo seguito alla previsione, già contenuta
nell’articolo 12, comma 2, del d.l. n. 91 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla 1. n. l 12 del 2013 (in base alla quale entro il
31 ottobre 2013 il Ministro avrebbe dovuto individuare, in coerenza
con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione
vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di
studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento
dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con
riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro),
norma che non ha avuto poi seguito, soprattutto a causa della sua
ristretta formulazione (ed è stata quindi abrogata dall'articolo 1,
comma 6, del d.l. n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla l. n. 106 del 2014). La nuova disposizione in esame risponde a
una diffusa esigenza, emersa più volte, anche di recente, nella
pratica, di assicurare massima elasticità e adattabilità alle
peculiari esperienze concrete all’abito” giuridico che deve
rivestire quelle molto speciali forme di cooperazione di medio e
lungo periodo che si instaurano tra pubblico e privato nel campo dei
beni culturali.
La
pratica ha dato vita a figure “ibride”, di difficile collocazione
giuridica, spesso cumulando insieme una pluralità di tipi e di cause
negoziali e di fini economico-sociali, che vanno dalla collaborazione
scientifica alla cooperazione in azioni e manifestazioni di
valorizzazione del patrimonio, in
Italia e all'estero (si pensi all'articolo 67 codice dei beni
culturali, che prevede tra l’altro casi di uscita temporanea di
beni culturali in attuazione di accordi culturali con istituzioni
museali straniere), dal concorso in attività prodromiche alla (o
integrative della) tutela, quali la ricerca sulle tecnologie e le
scienze applicate al restauro, la catalogazione, la redazione di
inventari, alla ricerca archeologica, anche nelle forme della
concessione di cui all'articolo 89 del codice, dalla collaborazione nell'attuazione delle misure di valorizzazione e di gestione delle
buffer zone annesse ai siti dichiarati Unesco agli stessi interventi
di gestione e apertura alla pubblica fruizione di tali siti: una
pluralità dinamica e mutevole di forme di partenariato, che possono
comportare anche la concessione in gestione di istituti e luoghi
della cultura poco valorizzati (cfr. il recente decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015) e
l’instaurazione di forme di collaborazione con soggetti del
volontariato e del terzo settore che, senza fini di lucro, applicano
i principi della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo l18, ultimo comma, della carta costituzionale. Si tratta di rapporti
spesso di durata, che vanno al di là del mero partenariato di tipo
contrattuale, ma non pervengono ancora a una forma di vera e propria
istituzionalizzazione, come accade nel caso in cui si dia luogo alla
creazione di soggetti fondazionali o associativi appositi per la
gestione di siti culturali, ma reclamano uno specifico riconoscimento
e una più sicura base giuridica, che potrebbe essere offerta da
questa apposita disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo
151 del nuovo codice dei contratti.
Anche
gli accordi previsti dall’art. 121 del codice con le fondazioni
bancarie, con i quali le stesse assumono l’obbligazione di dare
esecuzione a progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali
pubblici, facendosi carico dei relativi oneri finanziari e
organizzativi, possono essere oggi ricondotti nelle speciali forme di
partenariato di cui all’art. 151, comma 3.
Il
comma 3 dell’articolo 151 prevede per il settore dei beni culturali
una tipologia di partenariato con enti e organismi pubblici e con
soggetti privati del tutto speciale e molto diversa da quella
comune, disciplinata nel nuovo codice dei contratti pubblici dagli
articoli 180 e seguenti, e definita quale “contratto
a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più
stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per
un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento
dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un
complesso di attività consistenti nella realizzazione,
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o
della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel
contratto, da parte dell'operatore” (cfr. articolo 3, comma 1,
lett, eee). La norma, oltre ai contratti tradizionali di partenariato
quali la finanza di progetto, la concessione di costruzione e
gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di
opere pubbliche e il contratto di disponibilità consente l’ingresso
anche a figure contrattuali atipiche, aventi determinate
caratteristiche. In tale ipotesi generale, la finalità della norma è
promuovere forme di cooperazione tra pubblico e privato per
finanziare, costruire e gestire infrastrutture e servizi pubblici,
con particolare attenzione ai progetti più complessi e innovativi.
La norma, al fine di attingere a forme di finanziamento privato, ne
prevede l’adeguata remunerazione, assicurando altresì il
raggiungimento dell’equilibro economico finanziario attraverso la
compresenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità
finanziaria. A tal fine, in sede di gara l’amministrazione può
stabilire anche un prezzo, consistente in un contributo pubblico o
nella cessione di beni immobili, che sommato a ulteriori garanzie o
investimenti pubblici non può superare il 50% del costo
dell’investimento complessivo. Si prevede l’attivazione, da parte
delle amministrazioni, di strumenti di monitoraggio, stante la
permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.
Il partenariato in generale si configura quindi come una fattispecie
complessa, dove il finanziatore si occupa della realizzazione
dell’opera pubblica e anche della sua gestione a fini remunerativi,
con conseguente applicazione delle procedure di evidenza pubblica per
la scelta del partner.
Diversamente,
la figura speciale prevista dall'articolo 151, comma 3, nel campo
dei beni culturali, a fini di fruizione e ricerca scientifica,
presenta finalità peculiari, come sopra tratteggiate, e si prevede
che l’individuazione del partner avvenga mediante procedure
semplificate, analoghe a quelle previste per la sponsorizzazione, o
anche ulteriori. Queste ultime, in particolare, possono riferirsi a
ipotesi di partenariato che si verificano sovente nella prassi nel
corso di rapporti di collaborazione dinamica, che trovano origine in
procedimenti previsti nel codice di settore, come per esempio le
concessioni di scavo, e che richiedono conseguenti attività di
tutela e valorizzazione (attività di conservazione e restauro, di
fruizione e valorizzazione, di studio, di divulgazione, di
catalogazione etc.). Tali attività, che si sviluppano come
implementazione di procedimenti istituzionali nei settori della
tutela e della ricerca scientifica, si prestano a forme di
partenariato con soggetti terzi individuati in considerazione delle
esigenze e dei rapporti di collaborazione connessi a tali
procedimenti, che possono poi evolvere in forme più articolate di
cooperazione, le quali trovano appunto copertura giuridica nell'ambito dell’articolo 151, comma 3.
Tra
i diversi tipi e cause contrattuali che potranno utilmente combinarsi all'interno di questo nuovo “contenitore” messo in campo dalla
norma in esame, vi potranno dunque essere sia elargizioni liberali
e/o sponsorizzazioni (le une e le altre sia di danaro, sia tecniche,
potendo avere ad oggetto la fornitura
di servizi di progettazione, di assistenza museale, di allestimento e
presentazione per la pubblica fruizione di istituti e luoghi della
cultura, di consulenza organizzativa, aziendale, di marketing, di
comunicazione e legale etc.), sia collaborazioni scientifiche e di
ricerca, ad esempio nello svolgimento d’intesa di un comune
programma di ricerca, che condivida obiettivi e metodologie. La norma
potrebbe anche
facilitare l’individuazione di partner, sia pubblici che privati,
operanti nei settori della ricerca specialistica,
con i quali intraprendere, anche a livello locale, iniziative di
recupero e pubblica fruizione di elevato valore culturale con ampio
ritorno mediatico, consentendo la promozione dell’immagine
associata al patrimonio culturale in campi specializzati non
esclusivamente commerciali.
La
previsione dell’articolo 151, comma 3, costituisce dunque una norma
“aperta” che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi
specifici sulla base dell’esperienza e delle buone pratiche che
potranno essere avviate e sperimentate nella concreta operatività
degli uffici.
Ancorché
di tipo “contrattuale” e non “istituzionale” (nel senso che
non dà luogo alla costituzione di un apposito soggetto fondazionale
o associativo di cui al Libro I del codice civile, ma resta a livello
di rapporto convenzionale di durata), il partenariato in questione
può assumere (e spesso ha assunto nella pratica negli esempi sinora
sperimentati) una maggiore “strutturazione” quasi-organizzativa
nello svolgimento del rapporto, sotto il profilo della previsione di
appositi comitati o tavoli tecnici (o cabine di regia o steering
committee) a composizione mista o paritetica con il partner privato
cui è demandato il monitoraggio o l’indirizzamento della fase
esecutiva.
L’istituto
può trovare spazio anche in relazione agli accordi di valorizzazione
dei beni culturali pubblici previsti dall’articolo 112 del codice
di settore, volti a definire le politiche strategiche di sviluppo
culturale (eventualmente rimettendone l’attuazione a soggetti,
appositamente costituiti, aventi funzione di “cabina
di regia”) oppure diretti a regolare, anche con la partecipazione
dei privati interessati, servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e valorizzazione di beni culturali. Il partenariato
pubblico-privato, in attuazione di tali disposizioni, può offrire un
importante strumento di integrazione delle attività di
valorizzazione, consentendo di beneficiare del sostegno di soggetti
privati, singoli o associati, che possono contribuire alla
definizione di obiettivi, tempi e modalità della valorizzazione, all'individuazione di adeguate forme di gestione dei beni e alla
promozione e diffusione della conoscenza. Più in particolare, il
partenariato di cui all'articolo 151 può innestarsi sia all'interno del processo “ascendente” di “definizione”
degli accordi di valorizzazione, quale momento preparatorio, li dove
si presenti l’esigenza dell’acquisizione di un contributo
ideativo e propositivo propedeutico alla definizione delle stesse
strategie e delle conseguenti programmazioni di valorizzazione
facenti capo alla competenza degli enti pubblici coinvolti, sia nella
fase “discendente” applicativa dell’accordo di valorizzazione,
sotto il profilo dell’elaborazione dei conseguenti piani e progetti
attuativi delle linee strategiche e programmatiche riversate nell'accordo ex articolo l12.
12.
Sponsorizzazione di servizi di ingegneria ed architettura.
Interessante,
infine, è l'articolo 24, comma 8-ter,del
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 che recita: “Nei
contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la
stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di
sponsorizzazione o di rimborso,
ad
eccezione dei contratti relativi ai beni culturali,
secondo quanto previsto dall’articolo
151.”
Consente
quindi il ricorso alla sponsorizzazione, ovvero al rimborso delle
spese, per prestazioni dedicate ai beni culturali e ai beni di cui
all'articolo
101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con
l'applicazione delle procedure e delle fattispecie previste dai
richiamati articoli 19
e
151
del
Codice degli Appalti.
Purtroppo risulta evidente che, i servizi di ingegneria e di progettazione, in tutti gli alti casi, non possono essere gratuiti
Purtroppo risulta evidente che, i servizi di ingegneria e di progettazione, in tutti gli alti casi, non possono essere gratuiti
BOZZA DI AVVISO
PUBBLICO
DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
Si
rende noto, ai sensi degli articoli 19 e 151 del decreto legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016, che è pervenuta, da parte di un’impresa
privata, una proposta di sponsorizzazione per il finanziamento
(oppure per la realizzazione, a cura e spese dello sponsor) di un
progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale relativo
al/i bene/i
...........................................................................................
La
proposta pervenuta è stata positivamente valutata e ritenuta
ammissibile e conveniente per l’interesse pubblico affidato alla
competenza dell’amministrazione.
Il
presente avviso resterà pubblicato per trenta giorni.
Per
eventuali informazioni, rivolgersi a:
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