Mentre alcune Sezioni regionali della Corte dei conti hanno sollecitato la questione di massima alla Sezione delle Autonomie e si resta in attesa di una decisione definitiva sulla inclusione o esclusione degli incentivi tecnici dal fondo delle risorse decentrate, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 18/2018) con estrema ragionevolezza dichiara fuori dal fondo, in ogni caso, il pagamento degli incentivi tecnici direttamente imputabili a finanziamenti con risorse a carico dei fondi comunitari.
La deliberazione è stata adottata a richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città di Bari con nota n. PG 0124324 del 24.10.2017.
In considerazione di una confusione generalizzata sulla inclusione o meno degli incentivi tecnici nel fondo delle risorse decentrate, tanto da spingere anche le parti sindacali e l'Aran a sottoscrivere una dichiarazione congiunta, nell'attuale pre-intesa del contratto nazionale, con il forte auspicio di una prossima decisione positiva da parte della Sezione delle Autonomie nel considerarli al di fuori dei limiti del salario accessorio, il sindaco interroga i magistrati contabili sulla conferma al momento che almeno gli incentivi tecnici riferiti al pagamento del personale per le attività finanziate da risorse europee siano da considerare al di fuori dei limiti di crescita delle risorse decentrate.
Il sindaco, inoltre, precisa che il Comune non ha rispettato il patto di stabilità del 2015 e che a tal fine intende fruire del regime derogatorio previsto dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017 secondo cui «gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016».
Le indicazioni del collegio contabile sono state le seguenti:
Il collegio contabile pugliese precisa che, in merito al mancato rispetto del patto di stabilità 2015, le risorse non destinate alle risorse decentrate nell'anno 2016 rappresentano la sanzione espressamente comminata dall'articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001 e come le risorse non potranno essere utilizzate nell'anno 2016. Tuttavia, il legislatore ha inserito per tutti gli enti che non avessero potuto utilizzare le risorse variabili, di fare riferimento, nella costituzione del fondo a partire dall'anno 2017, non al limite del fondo dell'anno 2016, necessariamente ridotto rispetto a quello dell'anno 2015 a seguito della sanzione disposta dal legislatore, ma a limite del valore del fondo dell'anno 2015 diminuito in proporzione alla riduzione del personale presente nell'anno 2016.
Avuto riguardo alla possibilità di non considerare all'interno del fondo delle risorse decentrate gli incentivi tecnici, in base all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, qualora gli incentivi risultino a carico dei finanziamenti europei, il collegio contabile conferma quanto già indicato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20/2017 secondo cui «il rispetto dei presupposti di ammissibilità ed eleggibilità della spesa costituisca condizione sufficiente anche per legittimare l'ente ad escludere le risorse comunitarie destinate alla valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari dalle limitazioni di spesa previste dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017».
L'indicazione formulata nei confronti del personale regionale è chiaramente estensibile anche al personale dei Comuni, a condizione che gli incentivi ineriscano in via esclusiva a una spesa etero-finanziata con risorse comunitarie, il personale individuato sia qualificato e individuato sin dall'inizio per la sua spiccata professionalità, dovendo pur sempre essere in presenza di attività di natura straordinaria e aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente resa dai dipendenti individuati.
In presenza di questi presupposti, a prescindere dalla successiva posizione che assumerà la Sezione delle Autonomie, nella nuova questione di massima sollecitata a fronte dell'intervento normativo operato dal legislatore con la legge di bilancio 2018, sarà possibile sin dall'inizio considerare gli incentivi al di fuori del fondo del salario accessorio.
Nessun commento:
Posta un commento